Data di pubblicazione

Il servizio universale postale è volto a garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di servizi postali, definiti dal legislatore “essenziali”, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica dell’utente.

In Italia, il servizio universale postale è affidato a Poste Italiane fino al 2026 (ai sensi d.lgs. n. 58/2011). 

Il MIMIT verifica ogni cinque anni (ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 261/99) che Poste Italiane S.p.A. abbia fornito il servizio universale in conformità ai requisiti di legge (ex art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 261/99) sulla base delle analisi svolte dall’Autorità, condotte con riferimento al quinquennio 2011-2015 (delibera n. 379/16/CONS del 28 luglio 2016) e 2016-2020 (delibera n. 427/21/CONS del 22 dicembre 2021).

 

 

FAQ

Il servizio universale comprende:

  1. la raccolta, il trasposto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;
  2. la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg;
  3. i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati;
  4. la “posta massiva” (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, etc.).

Le modalità di erogazione dei servizi universali sono regolamentate dall’Autorità (delibera n. 385/13/CONS) che disciplina le condizioni generali di servizio, stabilendo in dettaglio, inter alia, le informazioni che il fornitore del servizio universale (FSU) fornisce agli utenti e le norme poste a loro tutela, quali, ad esempio, il tempo di giacenza gratuito (dieci giorni) per gli invii di posta raccomandata che non è stato possibile consegnare al destinatario al primo tentativo di recapito. 

L’Autorità stabilisce, ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. 261/99, i livelli minimi di qualità dei SU. Allo stato, i tempi di recapito sono fissati pari per la posta ordinaria a quattro giorni lavorativi successivi a quello d’inoltro nella rete postale, almeno nel 90% dei casi, e per la posta prioritaria a un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, almeno per l’80% degli invii. Tali obiettivi, in vigore sin dal 2015 (cfr. delibera n. 396/15/CONS e, con riferimento ai servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, delibera n. 77/18/CONS), sono definiti a livello nazionale e tengono conto degli effetti sui Comuni in cui l’invio e/o la ricezione della posta può avvenire a giorni alterni.

Per assicurare un accesso universale ai servizi postali, l’Autorità definisce i criteri sul dimensionamento della rete di recapito e della rete degli uffici postali sul territorio nazionale (informazioni aggiornate inerenti alla rete di Poste Italiane sono disponibili sul sito del FSU all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/it/distribuzione-geografica.html).   

L’Autorità detta, nello specifico, i criteri di distribuzione degli uffici postali, ad integrazione di quanto disposto con il decreto del MISE del 7 ottobre 2008prevedendo un numero congruo di uffici postali e di cassette di impostazione su tutto il territorio nazionale e, in particolare, imponendo la presenza di almeno un ufficio postale nelle zone remote ossia in ogni comune appartenente alle “isole minori” e alle “zone rurali e montane” (delibera n. 342/14/CONS). Per garantire la sussistenza di un livello adeguato di servizio, è quindi regolamentata la presenza degli uffici postali nei comuni caratterizzati da una natura prevalentemente montana del territorio, da scarsa densità abitativa e per le isole nelle quali sia presente un solo presidio postale. È stabilito altresì che ogni proposta di razionalizzazione degli uffici postali da parte di Poste Italiane è comunicata dall’impesa con un congruo anticipo alle istituzioni interessate, in modo da consentire il confronto sull’impatto degli interventi previsti e sulla possibile individuazione di soluzioni alternative. 

L’Autorità disciplina altresì gli orari di apertura degli uffici postali, sempre sulla base del d.lgs. 261/1999 e del citato decreto del 2008, prevedendo un orario di apertura minimo di tre giorni e 18 ore settimanali per gli uffici postali che sono presidio unico, ridotto a due giorni e 12 ore settimanali per gli uffici postali che sono presidio unico di Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, a condizione che, nei restanti giorni lavorativi della settimana, vi sia un ufficio in prossimità (entro 3 km di distanza) che assicuri alla popolazione locale la fruizione dei servizi postali (cfr. delibera n. 342/14/CONS).

L’Autorità, dal 2015, in conformità a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, ha autorizzato un modello di recapito degli invii universali nei Comuni con meno di 30.000 abitanti e meno di 200 abitanti per Kmq (oppure nelle zone con meno di 200 abitanti per Kmq) fondato sulla frequenza di raccolta e recapito della posta a giorni alterni (delibera n. 395/15/CONS). Il regime a giorni alterni, che consiste nell’effettuare la raccolta (dalle cassette postali) e la distribuzione degli invii secondo uno schema bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì; martedì e giovedì), può interessare una quota di popolazione complessivamente non superiore al 25% della popolazione nazionale. Allo stato attuale, tale regime coinvolge il 21,7% della popolazione nazionale. Tale regime è stato autorizzato per assicurare la rispondenza del servizio universale alle mutate esigenze degli utenti, nonché la sostenibilità del relativo onere, ai sensi della normativa europea e nazionale che ammette la possibilità di derogare al principio della consegna cinque giorni a settimana in presenza di circostanze o condizioni geografiche eccezionali.

La fornitura delle prestazioni del SU può comportare un costo netto e rappresentare eventualmente un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale. L’Autorità verifica, ex post, il calcolo del costo netto del servizio universale effettuato da Poste Italiane, che, a tal fine, trasmette all’Autorità entro il mese di giugno di ciascun anno la propria quantificazione dell’onere del servizio universale sostenuto nel precedente esercizio contabile, calcolato sulla base dei dati della separazione contabile certificata da un soggetto indipendente.

Ai fini delle verifiche di competenza in ordine al costo netto del servizio universale postale, l’Autorità utilizza la metodologia (ex Allegato I al d.lgs. n. 261/99) in base alla quale il costo netto è calcolato come differenza tra il risultato economico dell’operatore designato per la fornitura del servizio universale e il risultato economico che lo stesso operatore conseguirebbe nell’ipotesi in cui non fosse soggetto agli obblighi di fornitura del servizio universale. Il fornitore designato è, dunque, compensato non solo delle perdite nette, ma anche dei mancati profitti per la fornitura del servizio universale. Nel calcolo del costo netto, l’Autorità tiene altresì conto di tutti gli elementi pertinenti, compresi i vantaggi intangibili e commerciali di cui beneficiano i fornitori di servizi postali designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

Il costo netto annuale del servizio universale postale è finanziato dal bilancio dello Stato, nella misura massima di 262,4 milioni di euro (ex legge n. 190/2014, articolo 1, comma 274, lett. b)) e, eventualmente, ove il costo netto risulti superiore alla somma stanziata dallo Stato, può essere attivato un fondo di compensazione nella misura massima di 89 milioni di euro.

Allo stato attuale, sono in corso le verifiche dell’Autorità sul costo netto del SU sostenuto dal FSU negli anni 2020 e 2021 (cfr. delibera n. 322/23/CONS). 

L’iter istruttorio per la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019, si è concluso con la delibera n. 199/21/CONS. Per gli anni precedenti (2011-2012, 2013-2014 e 2015-2016) la valutazione del costo netto sostenuto da Poste Italiane si è conclusa con l’adozione di tre provvedimenti, rispettivamente, la delibera n. 412/14/CONS, la delibera n. 298/17/CONS e la delibera n. 214/19/CONS. Tali verifiche hanno sempre condotto a una valutazione del costo netto del servizio universale postale inferiore rispetto a quella effettuata da Poste Italiane. Cionondimeno, l’Autorità ha sempre ritenuto iniquo l’onere sostenuto da Poste Italiane, che ha dunque potuto beneficiare della compensazione statale. L’Autorità, invece, non ha finora mai ritenuto opportuna l’attivazione del fondo di compensazione.

La regolamentazione dei prezzi dei servizi postali rientranti nel servizio universale persegue l’obiettivo di fissare tariffe correlate ai costi, trasparenti, non discriminatorie e abbordabili per gli utenti finali.

Le vigenti tariffe massime delle prestazioni incluse nel servizio universale sono state stabilite nel 2023 (delibera n. 160/23/CONS). 

L’Autorità, in precedenza, è intervenuta in numerose occasioni sulle tariffe del SU, fra l’altro, nel 2022, modificando, inter alia, le tariffe di numerosi servizi di invii singoli e multipli (delibera n. 171/22/CONS), e intervenendo sulle tariffe per l’invio, tramite posta, di alcuni prodotti editoriali (delibera n. 454/22/CONS). 

Tali interventi scaturiscono dalle regole generali assunte nel 2013 (delibera n. 728/13/CONS), a distanza di solo un anno dalla designazione quale regolatore del settore postale, e aggiornate nel 2015 (delibera n. 396/15/CONS). In particolare, nel 2013, a valle della definizione dei mercati postali, ha stabilito, secondo un principio di adeguata flessibilità, gli obblighi di controllo dei prezzi (determinando le tariffe massime dei servizi rientranti nel servizio universale postale), di contabilità dei costi, di separazione contabile, di applicazione del principio di non discriminazione, determinando le tariffe da applicare in quel periodo.

La struttura tariffaria delineata è stata poi modificata, nel corso del 2015, sulla base delle previsioni del Legislatore, che ha reintrodotto il servizio di posta ordinaria e, pertanto, sono state determinate le nuove tariffe, con la finalità di definire i costi del servizio universale in modo coerente con i mutati bisogni dei cittadini, consentendo, nel contempo, una maggiore flessibilità nel modulare l’offerta e la possibilità di introdurre formule rispondenti alla domanda in contrazione dei servizi tradizionali.

Le vigenti tariffe consentono l’allineamento dei prezzi dei servizi universali ai costi sottostanti la loro fornitura, tenendo conto sia dell’effetto che il calo dei volumi determina sui costi medi di fornitura dei servizi postali (parzialmente compensato dal trasferimento pubblico), sia degli eventuali recuperi di efficienza conseguiti dall’operatore, anche grazie all’aumento del livello di saturazione della rete, nonché l’aumento dei prezzi delle materie prime essenziali per l’erogazione dei servizi postali, quali carburanti, energia elettrica e carta.