Panoramica

Agcom è l’autorità amministrativa competente in materia di tutela del diritto d'autore a norma della legge sul diritto d'autore n. 633/41, del decreto legislativo sul commercio elettronico n. 70/2003, per le violazioni online, e del Testo unico dei servizi di media audiovisivi , come modificato dal decreto legislativo n. 208/2021, per quanto riguarda specificamente i servizi radiotelevisivi, nonché del decreto legislativo n. 35/2017 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi, che recepisce la direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier). 

L'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a diversi interventi del legislatore, da ultimo con il decreto legislativo n. 177/2021 di recepimento della direttiva 2019/790/UE (Direttiva Copyright) che ha affidato ad Agcom diverse nuove competenze in materia di diritto d’autore e con la legge 14 luglio 2023, n. 93, che ha attribuito nuovi poteri all'Autorità al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta.

ANTIPIRATERIA E PIRACY SHIELD

Ai fini del contrasto alla pirateria delle opere digitali, l’Autorità esercita le proprie competenze applicando il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", adottato con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. Il Regolamento è considerato sin dalla sua entrata in vigore una best practice a livello europeo per la lotta contro la pirateria online, ed ora, grazie alla Piattaforma Piracy Shield, trova applicazione anche per la tutela degli eventi sportivi trasmessi in diretta.

MECCANISMI DI RECLAMO PER GLI UTENTI

La legge sul diritto d’autore, nel recepire l’articolo 17 della Direttiva Copyright, affida all’Autorità la competenza relativa all’adozione delle linee guida sui meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per la contestazione della decisione di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. Le linee guida sono state adottate con delibera n. 115/23/CONS. 

EQUO COMPENSO PER LE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO

A conclusione di un lungo e complesso lavoro di proficua interlocuzione con il mercato, con delibera n. 3/23/CONS, Agcom ha individuato i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso spettante agli editori al fine di colmare il c.d. value gap, ossia l’iniqua distribuzione del valore generato dallo sfruttamento in ambiente digitale delle pubblicazioni di carattere giornalistico tra gli editori e i prestatori di servizi che veicolano online i contenuti. La definizione dell’equo compenso, anche sulla base dei predetti criteri, è rimessa alla libera contrattazione delle parti, essendo l’intervento dell’Autorità previsto solo in caso di mancato raggiungimento di un accordo.

GESTIONE COLLETTIVA DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E REMUNERAZIONE DEGLI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI

A partire dal 2017 Agcom ha competenze di vigilanza e sanzionatorie sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore a norma del decreto legislativo n. 35/2017 (di seguito, anche decreto).  L’Autorità ha disciplinato le modalità di esercizio delle proprie competenze con la delibera n. 396/17/CONS. In particolare, l’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto (cfr. art. 40 del decreto) e, in caso di accertate violazioni, applica sanzioni amministrative pecuniarie (art. 41). 

I soggetti che intendono svolgere attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore trasmettono all’Autorità una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (art. 8 del decreto). Tali soggetti sono organismi di gestione collettiva (OGC) o entità di gestione indipendente (EGI), anche note come collecting societies o, più semplicemente, collecting. L’Autorità verifica l'effettivo adeguamento organizzativo e gestionale dei soggetti e pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese in possesso dei requisiti. L’elenco è consultabile a questo link: https://www.agcom.it/elenco-imprese.

A seguito di alcuni interventi normativi (DL n. 148/2017 e DL n. 131/2024), tutte le collecting possono svolgere l’attività di amministrazione ed intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore.  Pertanto, il mercato della gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore è stato aperto alla concorrenza, superando il precedente sistema monopolistico. Tale pluralità di soggetti ha contribuito a diversificare l’offerta di servizi per gli aventi diritto e a rendere il settore maggiormente competitivo e trasparente. 

Tuttavia, fermo restando che il principio secondo cui ogni utilizzazione economica di repertori tutelati dal diritto d’autore postula il pagamento, anche per il tramite delle collecting, del compenso spettante per legge, la presenza di più collecting operanti nel medesimo mercato di riferimento, ha comportato, in maniera sempre più sistematica e strutturale, alcune conseguenze nei confronti degli “utilizzatori” che sfruttano repertori riconducibili a più collecting.

L’utilizzatore è tenuto ad ottenere una licenza da parte di tutte le collecting che rappresentano i titolari dei diritti delle opere che intende utilizzare. Inoltre, è tenuto a comunicare le opere utilizzate, avvalendosi di strumenti di rendicontazione analitica messi a disposizione dalle collecting 

Ciascuna collecting rilascia le licenze in modalità analitica o blanket. È importante sottolineare che, come previsto dall’art. 180, della legge sul diritto d'autore n. 633/41, le condizioni economiche delle suddette licenze dovranno essere proporzionate alla rappresentatività di ciascuna collecting secondo i criteri definiti con Regolamento dell’Autorità.

È, pertanto, un diritto dell’utilizzatore ricevere in maniera puntuale e trasparente informazioni da parte di ogni collecting in merito al dettaglio dei diritti amministrati sulle opere sfruttate. Ogni collecting è pertanto tenuta ad informare in maniera puntuale e trasparente l’utilizzatore circa le quote di diritti amministrati sulle opere sfruttate.

A seguito del recepimento della Direttiva Copyright, l’Autorità ha adottato il Regolamento recante l’attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge sul diritto d’autore n. n. 633/41, con delibera n. 95/24/CONS. Il Regolamento copre uno spettro di tematiche molto ampio che include alcuni obblighi di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale a beneficio di autori ed artisti, interpreti o esecutori (incluso il meccanismo di risoluzione di controversie su tali materie), le c.d. licenze collettive estese, i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva titolati a concederle. 

In attuazione degli artt. 180 e 180-ter della legge sul diritto d'autore n. 633/1941, l’Autorità, ha emanato la delibera n.142/25/CONS ed ha pubblicato sul proprio sito le quote di rappresentatività delle collecting per l’anno 2024.

Piattaforme online
Delibera Napoli,  12/06/2024

Delibera 66/24/CSP

Provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. D), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (proc. N. 2126/dda/ls - dda/14102 - https://zvuk.mobi)

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