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Panoramica
Con la delibera n. 3/23/CONS l’Autorità ha concluso la consultazione pubblica avviata nel 2022 approvando il Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in applicazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore. Il Regolamento, tenendo conto dei contributi e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, nell’attuare gli obiettivi di tutela del diritto d’autore definiti dalla legge, pone al centro il rispetto della libertà negoziale delle parti e intende incentivare il più possibile accordi reciprocamente vantaggiosi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa (IMMRS).
La procedura stabilita dal Regolamento prevede che, in caso di mancato accordo tra le parti sull’ammontare del compenso entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
In relazione alla determinazione del compenso in caso di attivazione della procedura dinanzi all’Autorità, il Regolamento delinea un modello di calcolo distinto per le IMMRS (art. 6) e per gli altri tipi di prestatori di servizi (art. 4), quali i motori di ricerca, gli aggregatori di notizie e i social media.
Per le IMMRS l’equo compenso è stabilito sulla base del loro fatturato rilevante, derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, l’Autorità ha preferito non indicare un’aliquota, suggerendo però di tenere in considerazione quelle adottate da prassi di mercato consolidate, conferendo così la flessibilità necessaria a garantire equità all’interno della variegata platea degli editori e delle IMMRS, nonché tra le differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile). Una serie di criteri di riferimento definiti per le IMMRS contribuisce infine, a definire la distribuzione del fatturato tra gli editori controparte nelle negoziazioni.
Con riferimento agli altri tipi di prestatori, invece, il Regolamento adotta un modello di calcolo più dettagliato, che si fonda sul revenue sharing, adattato per tener conto del contesto applicativo specifico. In particolare, tale modello è frutto di un bilanciamento operato dall’Autorità tra una molteplicità di interessi di natura privatistica e pubblicistica alla luce altresì delle differenti caratteristiche strutturali dei prestatori e degli editori. La base di calcolo è determinata dalla differenza tra i benefici monetari derivanti al prestatore (ricavi pubblicitari) e quelli derivanti all’editore (ricavi da traffico di reindirizzamento). L’Autorità ha poi ritenuto necessario definire un’aliquota massima (pari al 70%) da applicare alla base di calcolo, al fine di guidare le contrattazioni in un ambito in cui non vi sono pratiche di mercato consolidate e in cui lo squilibrio di potere contrattuale tra le parti appare cruciale. L’aliquota puntuale è stabilita, nel caso specifico, in ragione di una serie di criteri, definiti sulla scorta di quelli indicati dal legislatore nazionale, che descrivono nel loro complesso il valore della produzione dell’editore. Tali criteri, misurati da rispettivi indicatori, permettono di modulare l’aliquota entro il valore massimo di presuntiva congruità attraverso un sistema di incrementi (sconti) attribuiti sulla base del valore assunto dagli indicatori suddetti.
Il Regolamento, infine, disciplina gli obblighi di comunicazione e di informazione in capo alle Piattaforme e alle IMMRS diretti ad ottenere i dati necessari ad applicare i criteri di riferimento dettati al fine di determinare la misura dell’equo compenso.
Pagine di approfondimento
Allegati
Delibera 252/23/CONS
Determinazione dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento allegato alla delibera n. 3/23/cons per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico delle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo da parte di Data Stampa srl.
Delibera 221/23/CONS
Determinazione dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento allegato alla delibera n. 3/23/CONS per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico delle testate Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia e Leggo da parte de l’Eco della Stampa Spa.
Delibera 203/23/CONS
Archiviazione dell’istanza presentata da l’eco della stampa spa per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di rcs mediagroup spa ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 3/23/cons