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  • Elenco imprese

    Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendenti che intendano svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore devono trasmettere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una segnalazione certificata di inizio attività mediante l’invio di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti indicati dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, allegando altresì copia del proprio statuto. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all’Autorità.

           Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare il modello reso disponibile sul sito dell’Autorità, che deve essere compilato ed inviato all’Autorità secondo le modalità telematiche indicate all’art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS.