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Panoramica

L'Autorità ha adottato il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.
Il Regolamento intende tutelare il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari: a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell'offerta legale; b) la lotta alla pirateria attraverso procedure di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti.
Il provvedimento è stato approvato a valle di un percorso che ha visto l'Autorità svolgere tre consultazioni pubbliche. Il testo finale tiene conto di quanto rilevato nel corso delle consultazioni pubbliche, delle interlocuzioni avute con la Commissione europea.
Il 16 ottobre 2018 l'Autorità ha approvato, con delibera n. 490/18/CONS, significative modifiche al Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per contrastare le violazioni più gravi attraverso appositi poteri cautelari e misure contro la reiterazione delle violazioni. Tali modifiche disciplinano l'esercizio dei nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", al fine di dare completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE.
Nel 2021 il Regolamento è stato modificato con delibera n. 233/21/CONS del 22 luglio 2021 che, a seguito dell’intervento del “Decreto rilancio”, ha ampliato l’ambito soggettivo di intervento includendo i prestatori di servizi che utilizzano anche indirettamente risorse nazionali di numerazione, come ad esempio servizi di messaggistica.
Il Regolamento è stato modificato, da ultimo, nel 2023 con delibera n. 189/23/CONS che ha introdotto specifiche misure cautelari per la tutela degli eventi sportivi trasmessi in diretta, in linea con quanto previsto dalla legge n. 93/2023.
Il testo coordinato del Regolamento è riportato nell'Allegato B alla delibera.
Allegati
FAQ
Il Regolamento si rivolge ai titolari di un diritto d’autore, ossia gli autori di un’opera di carattere creativo o di diritti connessi, come i produttori e gli artisti interpreti ed esecutori, che abbiano riscontrato un utilizzo illecito della propria opera, diffusa online o sui tradizionali mezzi di comunicazione di massa
Il regolamento si riferisce ai prestatori di servizi della società dell’informazione e in particolare ai prestatori di servizi che effettuano attività di mere conduit o di hosting (di cui agli articoli 14 e 16 del d. lgs. n. 70/2003 di recepimento della Direttiva 2000/31/CE), e ai fornitori di servizi di media come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Anche se non sono destinatari dei provvedimenti adottati in base al Regolamento, altre figure, come il gestore del sito o della pagina internet e l’uploader, possono intervenire nel corso dell’istruttoria a garanzia dei loro diritti.
Il gestore del sito internet è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero di collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi. Il gestore della pagina internet, invece, cura la gestione di uno spazio nell’ambito di un sito, su cui sono presenti le opere o parti di esse o collegamenti ipertestuali alle stesse.
No. Il Regolamento non contempla ordini rivolti agli utenti finali né in quanto fruitori di opere digitali - sia attraverso il downloading che tramite streaming - né in quanto uploader. Il Regolamento, inoltre, esclude esplicitamente dal suo ambito di intervento il cd. peer-to-peer, ovvero le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica
Le opere tutelate dal Regolamento sono le opere diffuse sulla rete internet “di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore”, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore.
Per quanto attiene ai servizi di media, oggetto dell’intervento sono le violazioni relative a un programma – inteso come “una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico” – di un palinsesto o di un catalogo messo a disposizione da un fornitore di servizi di media.
Sì, il Regolamento tutela le opere digitali fruibili online dal territorio italiano, anche se ospitate su server situati all’estero.
No. L’Autorità interviene solo su istanza di parte, perché il diritto d’autore è un diritto soggettivo disponibile. Ciò significa che l’Autorità può agire solo su richiesta del titolare o del soggetto legittimato, perché questi potrebbe anche preferire la diffusione illegale del proprio lavoro, pur di farlo conoscere al più ampio pubblico possibile.
Sì. Se un’opera digitale di cui sei titolare è diffusa, online o sui mezzi radiotelevisivi, in violazione della Legge sul diritto d’autore puoi presentare un’istanza all’Autorità chiedendone la rimozione attraverso la compilazione del modulo disponibile dal sito AGCOM. Anche i licenziatari del diritto e le associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato possono rivolgersi all’Autorità.
No, lo scopo del Regolamento non è il ristoro del danno eventualmente subito dal titolare dei diritti, ma offrire una rapida procedura che consenta la cessazione della violazione. Per questo tipo di problematiche occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Sì, certo. Il titolare dell’opera digitale che si presume diffusa in violazione della Legge sul diritto d’autore potrà inviare l’istanza all’Autorità per la parte dell’opera di cui è coautore.
Il Regolamento ha ad oggetto la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e non trova applicazione in caso di diffusione al pubblico di opere audiovisive o musicali all’interno di un esercizio commerciale tramite un sistema a circuito chiuso, a meno che queste non siano veicolate tramite i mezzi radiotelevisivi o tramite internet, i quali saranno responsabili della violazione accertata.