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Panoramica
L’Autorità ha avviato due attività regolamentari volte a dare attuazione alle disposizioni del nuovo TUSMA, riguardo a:
- risoluzione non giurisdizionale delle controversie in materia di servizi forniti dalle piattaforme di condivisione di video (Video Sharing Platform)
- disposizioni contenute nel Digital Services Act (DSA) sulla certificazione degli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra destinatari del servizio e fornitori di piattaforme online.
Il primo intervento, di natura regolamentare, concerne il recepimento dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA, ai sensi del quale “per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall’Autorità.”.
L’Autorità, facendo seguito all’indagine svolta dagli Stati Membri, tramite un questionario trasmesso in ambito ERGA per l’attuazione dell’articolo 28-ter, paragrafo 7, della direttiva UE 2018/1808, ha avviato un procedimento di consultazione pubblica, con la delibera n. 22/23/CONS, che si è concluso con la delibera n. 194/23/CONS, che modifica il quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi.
Si evidenzia, in particolare, che il Regolamento di procedura (di cui all’allegato A alla delibera n. 203/18/CONS) è stato integrato con il Capo III, interamente dedicato alle controversie in materia di piattaforme di condivisione di video, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.
Inoltre, l’Autorità, con la delibera n. 39/24/CONS, ha avviato una consultazione pubblica volta a proporre la predisposizione di un Regolamento sulla procedura di certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra destinatari del servizio e i fornitori di piattaforme on-line. La citata delibera è corredata da un allegato contenente le modalità operative per l’applicazione dei criteri di cui all’art. 21, paragrafo 3 del DSA*. La consultazione pubblica, conclusa il 18 marzo 2024, ha dato attuazione alla disposizione di cui all’art. 21 del DSA, e in particolare ai paragrafi 3, 7 e 8, dove si attribuisce al Coordinatore dei servizi digitali di ciascuno Stato membro (in Italia l’Agcom) il compito di certificare gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che dimostrino di soddisfare tutte le condizioni prescritte dal Regolamento, nonché di assolvere i conseguenti adempimenti in termini di vigilanza e monitoraggio.
*“Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare” una serie di condizioni quali, ad esempio: imparzialità, indipendenza, competenza, accessibilità alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, risoluzione delle controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi, etc.