Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice

Data del documento
11/03/2026
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

Con la delibera n. 58/26/CONS si approva l’analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa, svolta ai sensi dell’art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che tiene conto della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM, divenuta operativa il 1° luglio 2024. 

A valle dell’operazione di separazione, FiberCop e TIM non hanno più legami partecipativi e FiberCop è titolare dell’infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria su rame e fibra, nonché opera nel solo mercato dei servizi di accesso all’ingrosso. Pertanto, l’analisi di mercato aggiorna la regolamentazione dei mercati (i) dei servizi di accesso locale all’ingrosso e (ii) dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso (rispettivamente mercati 1 e 2 della raccomandazione n. 2020/2245/UE), precedentemente regolamentati dalla delibera n. 114/24/CONS. L’aggiornamento è stato condotto non solo alla luce dell’evoluzione registrata nelle condizioni di concorrenza – soprattutto in termini di copertura delle reti in fibra e delle quote di mercato degli operatori – ma anche del nuovo assetto di mercato scaturente dalla separazione che ha portato l’Autorità a qualificare FiberCop come operatore wholesale only ai sensi dell’articolo 91 del Codice.

L’analisi ha rilevato, rispetto alla regolamentazione precedente, una maggiore estensione delle aree del Paese pienamente concorrenziali (mercati 1A e 2A), dunque, non soggette a regolamentazione ex ante. In particolare, nel mercato 1A dei servizi di accesso locale all’ingrosso rientrano 239 comuni (225 comuni in più rispetto ai 14 individuati nella precedente analisi di mercato); nel mercato 2A dei servizi a capacità dedicata, rientrano 136 comuni (132 in più rispetto ai 4 comuni individuati nella precedente analisi di mercato). 

Nelle restanti aree del Paese (mercati 1B e 2B), l’analisi ha riscontrato l’assenza di concorrenza effettiva confermando FiberCop quale operatore SMP, sebbene nel mercato 1B siano state individuate tre differenti aree che presentano diverse condizioni infrastrutturali e una situazione competitiva differenziata che hanno condotto ad una differente modulazione degli obblighi regolamentari. Si tratta delle seguenti aree: 1) Area 1B.1 comprendente 91 comuni con una maggioreconcorrenza infrastrutturale VHCN; 2) Area 1B.2 che include 4.999 comuni in cui gli investimenti e il take-up sulle reti VHCN sono a uno stadio non avanzato e la concorrenza si espleta quasi esclusivamente sulla rete in rame (aree legacy) e 3) Area 1B.3, comprendente i restanti comuni del mercato 1B. 

La principale novità introdotta dall’analisi di mercato è l’attribuzione all’operatore individuato in posizione di significativo potere di mercato – FiberCop – della qualifica di operatore wholesale only ai sensi dell’articolo 91 del Codice. L’istruttoria svolta ha infatti rilevato – applicando quanto richiesto da tale norma del Codice –  che, a seguito dell’operazione di separazione della rete fissa di accesso di TIM, FiberCop e la sua controllante KKR non hanno partecipazioni in società attive nei mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica in Italia né operano direttamente in tali mercati e che FiberCop non risulta essere tenuta a trattare con un’unica impresa operante in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. 

L’Autorità ha dunque imposto a FiberCop la regolamentazione prevista dall’articolo 91 del Codice – nello specifico, obblighi di accesso, non discriminazione e l’obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli – alleggerendo dunque gli obblighi regolamentari previgenti.

L’Autorità si riserva di rivedere in qualsiasi momento gli obblighi imposti in capo a FiberCop dalla delibera n. 58/26/CONS, se verranno meno le condizioni previste dall’art. 91 del Codice per la qualifica di operatore wholesale only, o se, in ogni caso, riscontrerà l’insorgere di problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono un rafforzamento della regolamentazione ex ante.

Allegati

  • ALLEGATO A

    ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 103/25/CONS E PARERE RESO DALL’AGCM

  • Allegato B

    ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 205/25/CONS NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DEL CODICE

  • Allegato C

    ACQUISIZIONE DA PARTE DI FIBERCOP E NUOVO ASSETTO DI SEPARAZIONE PROPRIETARIA DELLA RETE DI ACCESSO FISSA

  • Documento I

    LE TECNOLOGIE DI ACCESSO ALLA RETE FISSA 

  • Documento II

    DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI RILEVANTI

  • Documento III

    DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI RILEVANTI

  • Appendici del Documento III

    LISTA DEI COMUNI RIENTRANTI NEL MERCATO 1A, NELLE AREE 1B.1 E 1B.2 DEL MERCATO 1B E NEL MERCATO 2A

  • Documento IV

    ANALISI DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

  • Documento V

    VERIFICA DELLA SUSSISTENZA IN CAPO A FIBERCOP S.P.A. DELLE CONDIZIONI DI “OPERATORE WHOLESALE ONLY” AI SENSI DELL’ARTICOLO 91, COMMA 1, DEL CODICE

  • Documento VI

    DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

  • Annesso 1 del Documento VI

    DISAGGREGAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI (PROVISIONING ED ASSURANCE) 

  • Annesso 2 del Documento VI

    Titolo: REVISIONE DEI KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPI

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