Indice di pagina
Panoramica
Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo Unico dei servizi media.
Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante "Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e approvazione dell'annesso schema di convenzione", il servizio pubblico è concesso in esclusiva, per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017, alle condizioni e con le modalità stabilite dallo schema di Convenzione annesso alla Concessione.
L'articolo 59, comma 2, del Testo Unico individua le attività che il servizio pubblico deve comunque garantire, in linea con le finalità dettate dall'articolo 6 dello stesso Testo Unico, mentre documenti contrattuali – i contratti di servizio - declinano con cadenza periodica gli specifici compiti della concessionaria pubblica. Il Contratto nazionale di servizio, stipulato tra la Rai e il Ministero competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha durata quinquennale, come disposto dalla legge n. 220/2015; specifici contratti di servizio, anch'essi quinquennali, possono essere stipulati con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il servizio pubblico è finanziato dal canone e da introiti derivanti da attività commerciali costituite, eminentemente ma non esclusivamente, dalla vendita di spazi pubblicitari. Tale sistema di finanziamento, definito "finanziamento duplice", è adottato anche in altri Paesi dell'Unione europea. Il canone di abbonamento costituisce un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio televisivo, indipendentemente dalle scelte di consumo, ossia a prescindere dai canali/fornitori selezionati e fruiti dai singoli utenti. Esso, pertanto, non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale tra la Rai e il contribuente. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. legge di stabilità 2016, ha introdotto, per gli esercizi decorrenti dal 2016, la modalità di riscossione del canone con addebitato, suddiviso in rate mensili, nelle fatture per la fornitura di energia elettrica e le aziende elettriche riversano all’Erario gli importi ricevuti. La Rai non beneficia di tutti gli introiti da canone. Come specificato dall’articolo 13 dello Schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto dal versamento di una quota del canone di abbonamento. L’importo unitario del canone, già ridotto per il 2016 a 100 euro, è stato ulteriormente ridotto a 90 euro per il 2017 e le successive leggi di bilancio hanno confermato tale importo. La legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, ha rideterminato in 70 euro la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con riferimento all’anno 2024.