Comunicazioni elettroniche

Panoramica

L'Autorità svolge funzioni di regolamentazione, vigilanza e sanzionatorie in materia di:

  1. servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
  2. gestione delle risorse scarse: piani di numerazione e piani delle frequenze;
  3. servizi al dettaglio di telefonia e trasmissione dati e contabilità regolatoria;
  4. incarico e finanziamento del servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica.

Per ciò che riguarda le funzioni di regolamentazione, l'Autorità svolge una serie di interventi di c.d. regolamentazione  "orizzontale" ovverossia rivolta a tutte le imprese di comunicazione elettronica indipendentemente dalla loro situazione di mercato e dalla individuazione o meno, in capo agli stessi, di "significativo potere di mercato" (SMP) in uno o più mercati di comunicazione elettronica. Sono esempi di regolamentazione orizzontale la definizione degli obblighi relativi alla portabilità del numero sia in ambito di rete mobile (Mobile Number Portability, MNP) sia di rete fissa (Number Portability, NP), delle procedure di passaggio dell'utenza su rete fissa (attivazioni e migrazioni), dei piani delle risorse scarse (numerazione e frequenze).

Le attività di vigilanza sono rivolte alla verifica del rispetto, da parte degli operatori di comunicazione elettronica, degli obblighi imposti dalla regolamentazione, indipendentemente dal fatto che siano derivanti dalla regolamentazione orizzontale o da quella adottata nei confronti dei soli operatori SMP. In tale contesto assume di rilievo la vigilanza sulle misure atte a garantire la non discriminazione (c.d. equivalence) nell'offerta dei servizi regolati.

Nell'ambito della funzione di vigilanza è svolta anche l'attività di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Infine, la funzione sanzionatoria è svolta nei confronti degli operatori per i quali, in fase di vigilanza, è stato accertato il mancato rispetto degli obblighi regolamentari imposti. La funzione sanzionatoria include anche lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori nei quali gli operatori si avvalgono della facoltà, prevista dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di assumere impegni, di natura preminentemente comportamentale, al fine di sanare le contestazioni rivolte nel corso dei procedimenti sanzionatori e ripristinare e migliorare le corrette condizioni di mercato, negativamente influenzate dalle violazioni regolamentari accertate.

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