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Panoramica
Affinché gli abbonati dei diversi operatori di rete fissa e di rete mobile possano comunicare tra loro, le reti devono essere tra loro interconnesse, ovvero collegate in modo da potersi scambiare il traffico.
L'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
L'Autorità può imporre l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili.
Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso alle proprie risorse di rete e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria.
L’interconnessione si realizza principalmente in tecnologia IP, sia su reti fisse che su reti mobili. L’Autorità, al fine di incoraggiare il passaggio all’interconnessione IP e di crearne i presupposti, ha approvato alcuni interventi regolamentari relativi alla interconnessione IP e alla interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP su rete fissa (delibera n. 128/11/CIR) e su rete mobile (delibera n. 335/20/CIR).
Per realizzare l’interconnessione tra reti, gli operatori devono stipulare contratti di interconnessione in merito alla fornitura di uno o più dei seguenti servizi:
- il servizio di raccolta (o originazione) delle chiamate su rete fissa che consente ad un operatore di raccogliere traffico di telefonia vocale generato da utenti non direttamente attestati sulla propria rete;
- il servizio di terminazione delle chiamate su rete fissa che consente agli operatori di rete fissa e mobile di terminare le chiamate originate dai propri clienti sulla rete fissa cui è abbonato il destinatario della chiamata;
- il servizio di transito che permette a due operatori non direttamente interconnessi tra loro di scambiarsi reciprocamente il traffico;
- il servizio di raccolta (o originazione) delle chiamate su rete mobile che consente a un operatore virtuale (MVNO) di raccogliere le chiamate originate dai propri clienti attestati sulla rete dell’operatore MNO ospitante;
- il servizio di terminazione delle chiamate su rete mobile che consente agli operatori di rete fissa e mobile di terminare le chiamate originate dai propri clienti sulla rete mobile cui è abbonato il destinatario della chiamata.
Gli operatori notificati hanno l'obbligo di offrire i suddetti servizi in ottemperanza alla regolamentazione vigente, stabilita dall'Autorità nell'ambito delle c.d. "analisi di mercato".
I servizi di raccolta su rete mobile non sono mai stati regolamentati, dal momento che il mercato presenta un numero sufficientemente elevato di operatori MNO in competizione tra loro.
I servizi di raccolta su rete fissa e transito non sono più sottoposti a regolamentazione ex-ante. Anzitutto, a livello dell’Unione europea la Commissione europea ha ritenuto che entrambi i mercati non presentino più caratteristiche tali da giustificarne la regolamentazione, a meno di specifiche circostanze nazionali. Essi, infatti, non sono inclusi nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione individuati dalla Commissione europea ed elencati nella Raccomandazione (UE) 2020/2245.
L’Autorità li ha analizzati secondo le indicazioni della Commissione europea, tenuto conto che essi sono stati regolamentati, sottoponendoli al cosiddetto triplo test al fine di verificare se le condizioni concorrenziali giustificassero l’imposizione di obblighi regolamentari. L’Autorità ha riscontrato che entrambi i mercati non presentavano più elevate e non transitorie barriere all’ingresso; pertanto, ha rimosso, rispettivamente con la delibera n. 425/16/CONS, per il mercato del transito, e con la delibera n. 13/22/CONS per il mercato della raccolta, gli obblighi regolamentari precedentemente imposti a Telecom Italia, operatore precedentemente notificato quale detentore di significativo potere di mercato nei mercati della raccolta e del transito.
Per l’effetto delle suddette delibere, Telecom Italia non è soggetto ad alcun obbligo di tipo regolamentare nella fornitura dei servizi in questione, potendone definire le condizioni tecniche ed economiche di fornitura nell’ambito di contrattazioni commerciali.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 75 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, istituito con la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/654, che ha definito una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (“tariffe di terminazione uniche a livello dell’Unione” o “eurorate”), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro.
Le tariffe uniche di terminazione a livello dell’Unione si basano sui costi efficienti di fornitura del servizio. A tal fine, la Commissione europea ha sviluppato due modelli (uno per la terminazione fissa e un altro per quella mobile) di tipo bottom-up long run incremental costs (BU-LRIC) puro, in collaborazione con Axon Partners Group SA, al fine di determinare i costi efficienti di entrambi i servizi. La tariffa unica di terminazione include anche il costo dei kit d’interconnessione.
In questo modo, la Commissione ha inteso risolvere il problema competitivo di maggior rilievo dei mercati della terminazione delle chiamate vocali. Come indicato nella Raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione sui mercati rilevanti, infatti, l’applicazione di tariffe efficienti limita la capacità degli operatori di stabilire tariffe di terminazione eccessive, che ha rappresentato “la minaccia più grave per la concorrenza su questi mercati”. Inoltre, tariffe strettamente orientate ai costi “dovrebbero essere simili a quelle previste in caso di mercati concorrenziali”.
Per le ragioni su esposte, definite le tariffe di terminazione uniche, la Commissione ha rimosso i mercati della terminazione delle chiamate vocali su reti fisse e mobili dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione ex-ante pubblicata nella Raccomandazione del 2020, ritenendo che questi mercati “non supererebbero più la prova dei tre criteri a livello dell’Unione”.
Tuttavia, la Commissione prevede che la regolamentazione di taluni aspetti dei mercati della terminazione possa essere tuttora giustificata in alcuni Stati membri da circostanze specifiche, laddove si riscontri che, nonostante l’imposizione dell’eurorate, i mercati della terminazione non tendono in prospettiva alla concorrenza oppure continuano a presentare problemi di concorrenza. Circostanze di questo tipo possono essere, ad esempio, il rifiuto all’interconnessione ricevuto da taluni operatori oppure problemi riscontrati da alcuni operatori per la terminazione delle proprie chiamate verso le reti di altri operatori. In queste circostanze, l’Autorità potrebbe imporre “obblighi basati sul significativo potere di mercato diversi dal controllo dei prezzi, se è soddisfatta la prova dei tre criteri, oppure utilizzando altri strumenti di regolamentazione adeguati, ossia l’articolo 61, paragrafo 2, del codice, se sono soddisfatte le condizioni ivi specificate”.
Le tariffe massime di terminazione stabilite dalla Commissione europea si applicano alle chiamate originate da numerazioni dell’Unione. Tuttavia, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del Regolamento Delegato, l’eurorate si applica anche alle chiamate originate da numeri di paesi al di fuori dell’Unione, qualora gli operatori del paese terzo pratichino, per la terminazione sulle proprie numerazioni delle chiamate originate da numeri dell’Unione, tariffe di terminazioni uguali o inferiori all’eurorate oppure qualora la Commissione “stabilisca che, sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo, le tariffe di terminazione per le chiamate vocali effettuate da numeri dell’Unione e destinate a numeri di tale paese terzo sono regolamentate secondo principi equivalenti” a quelli utilizzati per la definizione dell’eurorate.
Infine, l’art. 75 della direttiva del CCEE stabilisce che le “autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali”.
Nonostante l’introduzione dell’eurorate, i mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete fissa e su rete mobile sono, al momento, soggetti a regolamentazione ex ante.