La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze di questa Autorità, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli operatori di comunicazione e postali.
Il Registro ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), che ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del ROC. Con la delibera n. 270/23/CONS, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha disposto, per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscrizione al Registro, che ha così cambiato la sua denominazione in Registro degli operatori di comunicazione e postali.
Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto dell'Accordo-quadro tra Agcom e Conferenze delle Regioni e dei Consigli regionali concluso in data 4 dicembre 2008 nonché della successiva sottoscrizione di specifiche convenzioni bilaterali tra l'Autorità e i singoli Comitati che già hanno aderito al processo di delega e che pertanto risultano abilitati a svolgere le funzioni ivi previste.
L'iscrizione al Registro comporta il trattamento dei dati personali del soggetto che effettua l'iscrizione e funge da punto di contatto con l'Autorità. Per conoscere finalità e modalità del trattamento si invita a consultare larelativa informativa.