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Panoramica
Con riferimento alla disciplina dei sondaggi, le principali previsioni normative sono costituite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, (art. 1, comma 6, lett. b), n. 12), che attribuisce all'Autorità la competenza regolamentare e di vigilanza in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di par condicio, che vieta la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei quindici giorni precedenti la data delle consultazioni elettorali e detta le prescrizioni alle quali i sondaggi politico-elettorali devono conformarsi per essere pubblicati nei periodi non soggetti al divieto.
L’Autorità ha disciplinato la materia con il Regolamento, approvato con delibera n. 256/10/CSP, a seguito di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, finalizzato a garantire all'utente/cittadino la correttezza dell'informazione. I soggetti realizzatori dei sondaggi ed i titolari dei mezzi di comunicazione di massa sono tenuti, pertanto, a conformare la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza.
Aspetti salienti della regolamentazione sono:
- Una disciplina univoca della diffusione dei sondaggi d'opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non elettorali;
- una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di "sondaggio";
- l'obbligo per il mezzo di comunicazione di massa di accompagnare la pubblicazione o diffusione di un sondaggio con la nota informativa indicante alcune informazioni essenziali, quali il soggetto realizzatore e quello committente, la consistenza numerica e l'estensione territoriale del campione utilizzato, il numero di coloro che non hanno risposto. Dall'ambito di applicazione di quest'obbligo sono esclusi i sondaggi pubblicati esclusivamente sui siti internet dei soggetti realizzatori, e quelli diffusi in occasione di convegni o conferenze stampa. Poiché tali modalità non costituiscono "prima pubblicazione", i mezzi di comunicazione, che eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati di tali sondaggi, sono tenuti alla pubblicazione della nota informativa. I mezzi che, invece, riportano la mera notizia di un sondaggio già diffuso devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l'individuazione del sondaggio medesimo, quali l'indicazione del soggetto realizzatore, l'oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo.
- l''obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell'Autorità (per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l'editoria e l'informazione (per i sondaggi politici ed elettorali), il "documento" completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio, quali il metodo di campionamento, la rappresentatività del campione ed il margine di errore, il metodo di raccolta delle risposte, il testo integrale delle domande e delle risposte. Al fine di semplificare e chiarire il processo di pubblicazione o diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio, è stato posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che lo diffonde, l'obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore.