Data di pubblicazione

A decorrere dalla data del 1 dicembre 2024, per consentire l’efficace gestione dei flussi di attività, entreranno in vigore nuove modalità di trasmissione del documento sondaggi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP.

Gli istituti realizzatori dei sondaggi effettueranno la trasmissione del documento allegandolo ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Documento sondaggio – NOME SOGGETTO REALIZZATORE”. Ad un messaggio di posta corrisponderà la trasmissione di un unico Documento. 

Per ragioni di semplificazione, gli istituti dovranno utilizzare esclusivamente il format (in formato pdf) allegato alla presente pagina, predisposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

Il file pdf relativo al Documento e allegato al messaggio di posta elettronica dovrà essere denominato seguendo precisamente le seguenti indicazioni:

 data di prima diffusione del sondaggio a otto cifre _ _ . _ _._ _ _ _ - Titolo – Nome soggetto realizzatore; (a titolo meramente esemplificativo: 01.01.2025 – Opinioni degli italiani – NOME SOGGETTO REALIZZATORE). Si prega di avere l’accortezza di non utilizzare simboli quali l’apostrofo e di evitare l’utilizzo esclusivo del carattere maiuscolo.

Tali modalità dovranno essere utilizzate esclusivamente per trasmettere il documento; per ogni altra comunicazione, si invitano gli istituti a rivolgersi all’Autorità, sempre via posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, con un distinto messaggio.

In seguito ad una fase di prima applicazione, il documento trasmesso in difformità alle modalità indicate non sarà oggetto di valutazione e pubblicazione. Si riterrà, pertanto, non effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP.

 

ATTENZIONE: il documento, reso pubblico contestualmente (comunque non oltre le 48 ore) alla diffusione del sondaggio stesso, è depositato sotto la esclusiva responsabilità del soggetto realizzatore. La sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non implica alcuna preventiva validazione dello stesso. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 dell'allegato alla delibera 256/10/CSP in materia di sanzioni, a tutela della completezza e della correttezza del documento stesso.