Panoramica

La disciplina in materia di diffusione dei sondaggi è dettata, a livello legislativo, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, (art. 1, comma 6, lett. b), n. 12), e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di par condicio. L’Autorità ha adottato il regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP per disciplinare in modo uniforme i sondaggi demoscopici e i sondaggi politico elettorali.

Ai sondaggi politico elettorali, in ragione della loro peculiarità, sono dedicate alcune disposizioni specifiche del Regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP. 

In primo luogo, l’art. 7, comma 1 del Regolamento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 della legge 28/2000, vieta la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. È fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto (art. 7, comma 2). L’art. 7, comma 3, contiene un chiarimento rispetto alla portata del divieto, specificando che, durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, il divieto non si applica ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse.

La ratio di questa disposizione è di evitare il condizionamento indebito dell’elettorato fluttuante attraverso la valenza della diffusione del dato percentuale circa l’esito del voto.

A questo proposito, l’Autorità, dopo aver constatato l’espandersi di prassi elusive del divieto, ha inserito nell’ambito delle delibere elettorali, a partire dal 2016, un’ulteriore precisazione sul contenuto del divieto, basata sull’interpretazione teleologica della norma. Poiché il legislatore ritiene opportuno non diffondere i risultati di sondaggi, nonostante realizzati e pubblicati correttamente, perché potenzialmente idonei a condizionare indebitamente l’elettorato, a maggior ragione si deve ritenere vietato anche diffondere i risultati di rilevazioni non meglio precisate, in quanto ancor più idonee ad avere un impatto sul pubblico, destinatario di informazioni non suffragate dai criteri scientifici a cui si attengono i sondaggisti professionisti. 

Il documento completo del sondaggio, redatto secondo i criteri di cui all’art. 5, del Regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP, deve essere trasmesso dal soggetto realizzatore al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it. La trasmissione deve avvenire “contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall’avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di comunicazione di massa”.