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Panoramica

Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 ha introdotto nell’ordinamento europeo un nuovo insieme di norme in materia di net neutrality, attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione nuove funzioni in materia di regolamentazione, vigilanza ed enforcement, per garantire il diritto degli utenti ad una Internet aperta (art 3, 4 e 5 del Regolamento).

In base al principio di neutralità della rete, l’accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere la disponibilità dell’accesso a Internet a livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e in maniera non discriminatoria. Le Autorità, a tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie.

In caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni da irrogare e adottano tutte le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Al riguardo, la legge n. 167 del 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all2Unione Europea- Legge europea 2017, ha aumentato il potere deterrente dell’azione di vigilanza dell’Autorità, con l’introduzione di un presidio sanzionatorio che, nei casi di accertata violazione della normativa in materia di neutralità della rete, consente di imporre sanzioni da 120.000 euro a 2.500.000 euro.

Il Regolamento prevede che le Autorità nazionali di regolamentazione pubblichino annualmente relazioni, da trasmettere alla Commissione europea e al Gruppo europeo dei regolatori (BEREC), sulle attività svolte in materia di vigilanza e sui principali risultati raggiunti.

Le Linee guida del Berec (pubblicate il 30 agosto 2016) forniscono indicazioni per l’attuazione delle regole europee in materia di net neutrality da parte delle autorità nazionali, con particolare riferimento a:

  1.  libertà d’uso di apparecchiature terminali;
  2. pratiche tecniche e commerciali, incluse le offerte c.d. zero rating, misure di traffic management;
  3. misure di trasparenza nei contratti di fornitura.

Dall’entrata in vigore del Regolamento, l’Agcom ha esercitato i poteri derivatigli in materia di net neutrality e ha monitorato il rispetto degli articoli 3 e 4 del Regolamento.

L’Autorità ha intrapreso diverse iniziative volte a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali e una intensa attività di vigilanza sulle offerte  e sulle pratiche di traffic management, ponendo in atto misure volte a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e la qualità delle connessioni.

A partire dal 2017, l’Agcom pubblica annualmente una Relazione sulle attività svolte e sui principali risultati raggiunti. Inoltre, partecipa attivamente ai lavori dei Gruppi di esperti del BEREC sull’attuazione della normativa europea.

L’Autorità continua a svolgere una intensa attività di vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento. Si evidenzia che la moral suasion dell’Autorità è stata determinante per allineare, in alcuni casi, le condizioni di fruizione di talune offerte alla regolamentazione nazionale e comunitaria. Inoltre, l’Autorità oltre a proseguire l’attività di vigilanza sull’implementazione della delibera n. 348/18/CONS, in materia di libertà di scelta dei terminali, ha completato il monitoraggio della migrazione da parte degli operatori delle offerte zero rating, dichiarate non in linea con la regolamentazione comunitaria con le sentenze della Corte di Giustizia Europea nn. C-854/19, C-5/20 e C-34/20.