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Panoramica
Con il termine "accesso", secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ci si riferisce al fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di consentire all’operatore interconnesso la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. La definizione comprende, tra l'altro, l'accesso:
- agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
- all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione degli ordini, per le richieste di riparazione e di fatturazione; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe;
- alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete virtuale.
Con "interconnessione" si fa riferimento al collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori di comunicazioni elettroniche.
Il quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione, definito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che gli operatori possano negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti, garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.