Indice di pagina
Panoramica
Con la delibera n. 538/13/CONS, l’Autorità ha imposto una serie di obblighi simmetrici ‒ ossia gravanti non esclusivamente sull’operatore con significativo potere di mercato ‒ di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck, o colli di bottiglia.
La delibera n. 538/13/CONS prevede l’imposizione di obblighi simmetrici (che prescindono dunque dal significativo potere di mercato) di accesso al segmento terminale ed alla tratta di adduzione, identificati come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.
Le imprese che forniscono reti di comunicazioni elettroniche e che controllano le suddette infrastrutture di rete sono soggette all’obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica (tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente).
Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all’interno dell’edificio, o comunque all’interno della proprietà privata, al fine di assicurare l’accesso all’utente finale, i predetti soggetti dovranno altresì garantire l’accesso alla tratta di adduzione attraverso la fornitura di un mini-tubo che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico (o in alternativa di una tratta continua di fibra spenta) tra il primo pozzetto o cameretta su suolo pubblico in prossimità dell’edificio fino agli impianti all’interno dell’edificio (o comunque nella proprietà privata).
Al fine di rendere effettivi i menzionati obblighi di accesso, l’Autorità ha previsto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e non discriminazione, nonché in materia di prezzi. In particolare, gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web una serie di informazioni riguardanti le infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione, nonché a comunicare all’Autorità le proprie offerte sufficientemente dettagliate in relazione alle condizioni tecniche ed economiche.
Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l’Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l’applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di TIM che, che in virtù del significativo potere di mercato detenuto, è soggetta all’obbligo di praticare prezzi orientati ai costi.