Data di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i sono tenuti all'iscrizione al Registro: 

  1. gli operatori di rete;
  2. fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
  3. fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  4. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
  5. le imprese concessionarie di pubblicità;
  6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  9. i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
  10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
  11. gli operatori economici esercenti l'attività di call center;
  12. i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;
  13. i fornitori di servizi di intermediazione online;
  14. i fornitori dei motori di ricerca online;
  15. i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

In merito all’iscrizione al Registro si segnala che:

  • La delibera n.270/23/CONS ha disciplinato l'obbligo di iscrizione al Registro anche per gli operatori postali, compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi.
  • Per quanto riguarda l'attività di editoria elettronica, si fa presente che con l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, gli editori di quotidiani online sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione e postali.
  • Con riferimento ai periodici online, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla legge n. 103/2012, sono obbligati all'iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:
  1. conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero 
  2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
  • La delibera n. 398/13/CONS ha disciplinato l'obbligo di iscrizione al ROC anche delle imprese concessionarie di pubblicità sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili in linea con la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale".
  • In relazione all'attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, con la delibera n. 398/13/CONS  è stato previsto di estendere l'obbligo di iscrizione al Registro anche alle agenzie di stampa che, pur non rientrando tra quelle di cui all'art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno una rilevanza nazionale, distribuendo i propri notiziari, a titolo oneroso, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizza un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  • Con riferimento all'attività di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sono obbligate all'iscrizione al ROC "le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica" che, in base ad autorizzazione, forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva. Alla luce di quanto disposto dalla delibera n. 102/03/CONS, non si considerano fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e pertanto non sono tenuti all'iscrizione al ROC, i soggetti esercenti l'attività commerciale - quale ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di servizi di comunicazione elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.
  • Si rappresenta, altresì, che i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero di centri di scommesse sportive non sono tenuti all'iscrizione al Registro, in quanto non rientrano tra le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i..

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