Ordinanza di ingiunzione alla societa’ Ultracomm Inc. per la violazione dell’articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (contestazione n. 10/21/DTC)

Data del documento
03/03/2022
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

In merito alle segnalazioni pervenute dal Corecom Emilia-Romagna in data 21 giugno 2021 e dall’istante Mirko Scomazzon in data 29 luglio 2021 inerenti otto diversi provvedimenti temporanei adottati dai competenti Corecom nei confronti della società Ultracomm Inc., l'Autorità si attivava per accertare le presunte mancate ottemperanze dei provvedimenti temporanei in trattazione. Non ricevendo riscontri alle richieste inviate questa Autorità sollecitava la predetta Società tramite le note protocollate con il n. 296986, il n. 296973 del 07.07.2021 e la nota protocollata con il n. 335978 del 09.08.2021, al fine di poter ottenere da parte dell’Ultracomm le informazioni, dati e notizie già richieste. Considerato che la Società non dava alcun riscontro a tutte le richieste e solleciti sopra indicati, in data 22 ottobre 2021, con atto n. 10/21/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per il mancato riscontro alla richiesta di dati e informazioni dell’Autorità, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 98, comma 9, del Codice. Rimanendo di fatto durante tutto il periodo del presente procedimento il perpetrarsi della violazione inerente la mancata comunicazione in merito ai dati e notizie richieste, ed essendo la stessa già sanzionata per analoga violazione, il Consiglio, su proposta della DTC, ha irrogato alla società suddetta le sanzioni previste per la violazione dell'art. 98, comma 9, del Codice delle Comunicazioni (ora art. 30 comma 10), pari a quattro volte del minimo edittale previsto, adottando l’Ordinanza n. 62/03/2022 del 03.03.2022

Indice di pagina