Riedizione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di Contestazione n. 2/20/DRS nei confronti di Kena Mobile per violazione degli obblighi di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 9365 del 31 ottobre 2023
In seguito al contenzioso promosso dalla società concorrente ILIAD Italia S.p.a. nei confronti di Agcom e Kena Mobile (brand acquisito da TIM S.p.A.). e alla sentenza n. 9635 del C.d.S., in riforma della sentenza di primo grado in accoglimento del ricorso in appello di ILIAD è stato statuito l’annullamento in parte qua della delibera n. 303/20/CIR del 9 ottobre 2020 recante l’archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico di Kena Mobile. Al fine, dunque, di dare esecuzione alla predetta decisione del Giudice d’appello, si procede alla riedizione del procedimento sanzionatorio a partire dalla fase successiva all’accertamento e contestazione (Cont. n. 2/20/DRS) – non travolta dal giudicato – ammettendo la partecipazione della società ILIAD alla relativa istruttoria così come da pronuncia.
Allegati
integra
Delibera 303/20/CIR
Archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui alla Contestazione n. 2/20/DRS nei confronti di Kena Mobile per violazione degli obblighi di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche