Archiviazione del procedimento sanzionatorio (di cui alla Contestazione 2/20/DRS) avviato nei confronti di Kena Mobile S.r.l. per violazione degli obblighi di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 9365 del 31 ottobre 2023.

Data del documento
08/04/2025
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

In seguito al contenzioso promosso dalla società concorrente ILIAD Italia S.p.a. nei confronti di Agcom e Kena Mobile (brand acquisito da TIM S.p.A.). e in ottemperanza alla sentenza n. 9635 del C.d.S si è proceduto alla riedizione del procedimento sanzionatorio a partire dalla fase successiva all’accertamento e contestazione (Cont. n. 2/20/DRS) – non travolta dal giudicato – ammettendo la partecipazione della società ILIAD alla relativa istruttoria così come da pronuncia. Esaminata nuovamente la documentazione a corredo dell’istruttoria integrata dalla partecipazione di ILIAD non essendo emersi elementi validi ex tunc a modificare le conclusioni di merito è stata decisa l’archiviazione del procedimento a carico di Kena Mobile.

Attua

Comunicazioni elettroniche
Delibera Roma,  05/12/2024

Delibera 32/24/CIR

Riedizione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di Contestazione n. 2/20/DRS nei confronti di Kena Mobile per violazione degli obblighi di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 9365 del 31 ottobre 2023

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