Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per la violazione dell’art. 98 – quater decies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come rifuso dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS (contestazione n. 4/23/DTC)
La società Wind Tre ha previsto, nelle condizioni generali di contratto di numerose offerte di telefonia mobile, una modalità di prosecuzione del traffico dati al superamento del plafond disponibile ovvero in caso di esaurimento del credito residuo. Tale condotta si pone in contrasto con la normativa di settore che impone all’operatore l’immediata cessazione del traffico dati in caso di esaurimento del bundle dati o del credito residuo salve diverse indicazioni in forma scritta. Nel caso di specie, il consenso espresso in forma scritta non può essere considerato equivalente all’adesione a una clausola contrattuale prestabilita, ma avrebbe dovuto formare oggetto di separata accettazione.