Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Tekmind s.r.l. per la violazione dell’art. 8, comma 4, dell’allegato B alla delibera n. 106/25/CONS, in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l’art. 6, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 8/15/CIR (Contestazione n. 2/26/DTC)

Data del documento
23/09/2026
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

A partire dal mese di novembre 2025, sono pervenute quattro segnalazioni trasmesse da parte dell’Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing (di seguito “Assocall”) in cui sono state denunciate iniziative di telemarketing realizzate utilizzando numerazioni fisse e mobili “inesistenti/non richiamabili”. In particolare, Assocall ha riferito di aver ricevuto numerose segnalazioni di utenti che hanno lamentato di essere stati raggiunti, su utenze di diversi operatori di telefonia mobile puntualmente indicati, da chiamate relative a                             telemarketing effettuate utilizzando numerazioni oggetto di camuffamento del numero chiamante (CLI spoofing), nonostante l’implementazione delle prescrizioni contenute nella delibera n. 106/25/CONS riguardanti il blocco delle chiamate provenienti dall’estero che usano illegittimamente la numerazione nazionale per identificarne l’origine. Un utente, d’altra parte, ha rappresentato di aver ricevuto chiamate “…di teleselling di servizi fonia/energia”, nonostante l’inserimento della sua utenza mobile nel Registro pubblico delle opposizioni. Al fine di verificare il rispetto della normativa di settore, è stata effettuata un’articolata attività pre-istruttoria nei confronti di tutte le società convolte nella catena dell’instradamento delle chiamate. Al termine delle verifiche, è emerso che Tekmind ha tenuto una condotta non conforme alla normativa di settore per i seguenti profili:
a)    ha originato 1.788.729 chiamate nel periodo dal 1° novembre al 15 dicembre 2025 utilizzando 85.424 differenti CLI di rete mobile mediante la pratica illegale dello spoofing o utilizzando, su rete fissa, numerazioni assegnate ad altri operatori per l’uso su rete mobile;
b)    per la numerazione 3508814035, che ha originato 36.499 chiamate nel periodo dal 17 al 21 novembre 2025, non ha verificato che le chiamate effettuate dal proprio utente (Tecom), nell’ambito del servizio di fornitura VoIP mediante i sistemi di rete Tekmind, avesse utilizzato i CLI dati in uso a Tecom e che le chiamate non fossero state oggetto di spoofing;
c)    per la numerazione 0952941500, che ha originato 28.046 chiamate dal 4 al 5 novembre 2025, non ha verificato che le chiamate effettuate dal proprio utente (Tecom), nell’ambito del servizio di fornitura VoIP mediante i sistemi di rete Tekmind, avesse utilizzato i CLI dati in uso a Tecom;
d)    non ha fornito, come richiesto dall’Autorità, l’elenco delle numerazioni date in uso all’utente Tecom per il servizio, impedendo di svolgere le proprie attività di verifica in ordine alle condotte oggetto di vigilanza.
Tanto premesso, con atto n. 2/26/DTC del 29 aprile 2026, notificato alla parte in pari data, è stata contestata la violazione dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS in combinato disposto con la delibera n. 271/25/CONS e con l’art. 6, comma 3, dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, nonché dell’art. 30, comma 10, del Codice. A conclusione dell’istruttoria procedimentale, Tekmind non addotto giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità rispetto alla condotta censurata e, pertanto, l’Autorità ha adottato il provvedimento sanzionatorio in oggetto.
 

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