Definizione della controversia xxxxxxxx/Poste Italiane

Data del documento
30/05/2022
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

In esito al procedimento istruttorio, l’Autorità ha condannato Poste Italiane oltre al riconoscimento all’istante, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, delle Condizioni generali di contratto internazionali (non universali), dell’importo di Euro 89,19 (ottantanove/19) a titolo di rimborso delle spese di spedizione, a liquidare l’importo di Euro 990 (novecentonovanta/00) per lo smarrimento della merce assicurata.

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