Mercati della corrispondenza e dei pacchi
La liberalizzazione dei mercati della corrispondenza e dei pacchi richiede l’attuazione di misure che favoriscano l’entrata nel mercato alle imprese e lo sviluppo di meccanismi concorrenziali sostenibili nel tempo.
L’azione dell’Autorità interessa sia le condizioni di accesso alla rete del fornitore del servizio universale da parte delle imprese concorrenti che necessitano di specifici input per la fornitura dei servizi postali (c.d. regolamentazione wholesale) sia le modalità di fornitura della corrispondenza e dei pacchi agli utenti finali (c.d. regolamentazione retail).
Poste Italiane è obbligata a offrire agli operatori concorrenti servizi di accesso alla rete del servizio universale che consentono la fornitura, nel mercato al dettaglio, di servizi di posta descritta e indescritta (delibera n. 171/22/CONS “Analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza – Valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali”). A tal fine, Poste Italiane rende disponibile ogni anno specifiche offerte pubbliche di accesso alla rete, che sono verificate e approvate dall’Autorità, affinché le imprese concorrenti possano operare nel mercato della corrispondenza, con un’adeguata copertura, qualunque sia il loro grado di infrastrutturazione (cfr., da ultimo, la delibera n. 302/23/CONS “Offerte di Poste Italiane S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso, ai sensi della delibera n.171/22/CONS per l’anno 2024. Approvazione con prescrizioni”).
Poste Italiane gestisce altresì la struttura dei codici di avviamento postale (CAP) in virtù degli obblighi imposti dall’Autorità sulla gestione di tale sistema nazionale, strumentale all’erogazione dei servizi postali e utilizzato da tutti gli operatori, comunicando le modifiche, con un preavviso di 60 giorni, mediante il proprio portale web (es. introduzione di nuovi CAP, modifica dei confini di CAP esistenti) (delibera n. 384/17/CONS, recante “Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura di Poste Italiane”).
L’Autorità – sempre in materia di accesso alla rete – individua le c.d. aree EU2 ossia le aree di recapito in cui è presente esclusivamente la rete del Fornitore del Servizio Universale e sul quale, pertanto, incombono obblighi specifici (ai sensi della citata delibera n. 384/17/CONS, che ha definito per la prima volta tali aree, aggiornate poi, da ultimo, con la delibera n. 27/22/CONS) sia a livello wholesale che retail.
La regolamentazione persegue, inoltre, l’affermazione di condizioni non discriminatorie e la parità di trattamento delle imprese (c.d. level playing field). Per assicurare il rispetto di tali principi e prevenire possibili fenomeni di compressione dei margini (“margin squeeze”), l’Autorità impone a Poste Italiane l’applicazione di un test di prezzo alle offerte di servizi di recapito di invii multipli formulate a grandi clienti (es. banche, utilities, pubblica amministrazione) nell’ambito di gare ad evidenza pubblica o richieste di offerta private di valore superiore a 500 mila euro (cfr. citata delibera n. 384/17/CONS). Tale test ha lo scopo di verificare la replicabilità delle offerte da parte dei concorrenti, assumendo l’ipotesi di un concorrente che per offrire servizi ai propri clienti finali deve avvalersi in una certa misura della rete di Poste Italiane. La metodologia di conduzione del test è stata adottata nel 2018 (delibera n. 452/18/CONS) e modificata, da ultimo, nel 2023 (delibera n. 236/23/CONS).
La normativa garantisce all’utente finale l’effettiva erogazione dei servizi postali, dalla raccolta dell’invio sino alla sua consegna al destinatario, qualsiasi fornitore sia incaricato del servizio. A tal fine, la regolamentazione dell’Autorità disciplina alcune modalità di interscambio degli invii postali e delle relative informazioni tra gli operatori, come nel caso dei c.d. rinvenimenti, ossia quei casi in cui il mittente ha affidato l’invio (lettera e/o cartolina) a un operatore postale, apponendo la dovuta affrancatura, ed ha erroneamente avviato il processo di spedizione inserendo l’invio nella cassetta d’impostazione di altro operatore, diverso da quello che ha emesso il titolo di affrancatura (francobollo, sticker etc.). L’Autorità, in particolare, al fine di tutelare l’interesse dei consumatori e garantire il regolare recapito degli invii che erroneamente finiscono nel circuito postale di un altro operatore, stabilisce le procedure e i tempi che ciascun fornitore deve rispettare nel processo di restituzione degli invii rinvenuti, nonché le tariffe riconosciute all’operatore che effettua la restituzione dell’invio (cfr., da ultimo, delibera n. 45/24/CONS del 21 febbraio 2024).
L’Autorità, ai fini della regolamentazione, monitora i singoli mercati dei servizi postali – gestendo l’osservatorio trimestrale delle comunicazioni e dei servizi postali – e l’evoluzione in termini soluzioni tecnologiche e commerciali adottate dalle imprese. A quest’ultimo riguardo, nel 2021 l’Autorità ha segnalato al Governo (delibera n. 117/21/CONS) possibili misure per incentivare l’utilizzo degli armadietti automatici per la consegna e la raccolta dei pacchi (c.d. locker) e interventi legislativi volti a sostenerne l’installazione, mediante sia la semplificazione e l’uniformazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni amministrative sia il riconoscimento di agevolazioni economiche e/o fiscali per gli operatori del settore.
L’Autorità presiede altresì al corretto funzionamento dei servizi di consegna transfrontaliera (Regolamento UE n. 644/2018). In tale ambito, cura annualmente la raccolta delle informazioni (ex art. 4 del Regolamento) e delle tariffe vigenti alla data del 1° gennaio (ex art. 5 del Regolamento) concernenti la consegna di pacchi postali transfrontalieri, assicurando che quest’ultime non risultino irragionevolmente elevate (ex art. 6 del Regolamento).
La regolamentazione disciplina le informazioni che gli utenti ricevono dagli operatori – al fine di consentire le più appropriate scelte di consumo sulla base di dati chiari, completi e confrontabili – e gli standard di qualità dei servizi che i fornitori assicurano ai consumatori. In particolare, l’Autorità definisce i criteri che garantiscono la comprensibilità dell’informazione e della comunicazione pubblicitaria, e che facilitano i processi di comparabilità dei prezzi e della qualità dei servizi offerti. A tal fine, impone ai fornitori di servizi postali di adottare e rendere pubblica la Carta dei servizi, in cui sono indicate agli utenti le modalità di fruizione dei servizi postali (prezzi, qualità, standard etc.) e le procedure per segnalare disservizi, formulare reclami, richiedere assistenza, rimborsi e indennizzi (cfr. delibera n. 413/14/CONS). La Carta dei servizi di ciascun operatore esplicita inoltre, sulla base delle norme tecniche internazionali specifiche eventualmente applicabili, gli indicatori della qualità dei servizi, le relative definizioni e i metodi di misurazione annuale.