Ai sensi della delibera n.114/23/CONS le dichiarazioni relative all'Informativa economica di sistema 2025 dovranno essere trasmesse dal 15 settembre e fino al 31 ottobre.
Utilizzare l'indirizzo https://servizionline.agcom.it/ per la compilazione dei modelli dell'Informativa Economica di Sistema 2025 (Esercizio 2024)
N.B. Gli utenti che si sono già registrati lo scorso anno non debbono registrarsi nuovamente
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati, ai sensi della delibera n. 397/13/CONS come modificata da ultimo dalla delibera n. 161/21/CONS, sono: gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.
Con riferimento agli obblighi di trasmissione dell'Informativa Economica di Sistema (IES) da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online non stabiliti nel territorio italiano, si precisa quanto segue.
L'Autorità non ha prestato acquiescenza rispetto alle pronunce giurisdizionali che hanno disposto l'annullamento della delibera n. 161/21/CONS, la quale aveva previsto l'estensione dell'obbligo di trasmissione della IES a tutti i soggetti operanti nell'ambito del regolamento Platform-to-Business. Nelle more della definizione del giudizio di appello attualmente pendente, i soggetti sopra indicati non stabiliti in Italia non sono tenuti alla trasmissione dell'Informativa Economica di Sistema nella loro qualifica di fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online.
Si evidenzia tuttavia che permane l'obbligo di trasmissione dell'IES qualora i medesimi soggetti svolgano altre attività che rientrino tra le categorie di operatori individuate dall'articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS. Tale obbligo sussiste esclusivamente in relazione a dette ulteriori attività e non riguarda le attività di intermediazione online o di motore di ricerca online.
Sono altresì tenute all'invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.
Registrazione del Soggetto giuridico tramite Rappresentante legale/Referente:
Rappresentante legale/Referente in possesso di un'utenza SPID/CIE/TS-CNS. Per i rappresentanti legali/referenti di diritto italiano (o equiparati) le modalità di autenticazione sono esclusivamente quelle indicate con gli acronimi SPID, CIE e TS-CNS.[Manuale registrazione utente]
Rappresentante/Referente non in possesso di un'utenza SPID/CIE/TS-CNS perché straniero, selezionando la voce "Credenziali/Estero/Utente".
Registration of a Legal Entity by the Legal Representative/Contact person who does not have a SPID/CIE/TS-CNS user because they are foreign, selecting the item "Credentials/Foreign/User".
Istruzioni per la compilazione delle voci del modello "Esercizio"
- Editoria
- Radiotelevisione
- Concessionarie di pubblicità sui mezzi tradizionali (esclusa pubblicità online)
- Internet: Testate online, Contenuti audiovisivi online (SMA), Pubblicità online, Motori di ricerca e Servizi di intermediazione online
Istruzioni per la compilazione delle voci del modello "Consolidato"