immagine che illustra il servizio chat e telefonico offerto dal punto unido di contatto

Panoramica

Le persone con disabilità devono poter accedere ai servizi di media audiovisivi in condizioni quanto più equivalenti agli altri cittadini attraverso strumenti dedicati (sottotitoli, LIS, audiodescrizione).

La normativa richiede ai fornitori dei servizi di garantire l’accessibilità in maniera progressiva e proporzionata secondo impegni declinati in apposti Piani d’azione

L’Autorità, con la delibera n. 291/25/CONS, ha individuato le misure per la predisposizione dei Piani d’azione, definito i criteri minimi che i fornitori di servizi di media audiovisivi devono rispettare per garantire la progressiva accessibilità agli utenti con disabilità sensoriali e previsto obblighi annuali di rendicontazione

Il Punto di contatto unico è lo sportello online istituito dall’Autorità proprio per tutelare il diritto all’accessibilità degli utenti con disabilità visive e uditive. 

Attraverso il Punto di contatto gli utenti possono ottenere informazioni sull’accessibilità dei servizi di media audiovisivi e possono presentare reclami.

FAQ

Sono obbligati i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, soggetti alla giurisdizione italiana - con ricavi pubblicitari generati dall’attività di fornitura di
servizi di media audiovisivi superiori a dieci milioni di euro - compresa la Concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

No. Le emittenti radiofoniche e i fornitori dei servizi di media radiofonici, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere hh) e ii), del Testo unico non sono obbligati.

Nel triennio 2026-2028 sono esclusi: 

  • Fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, con ricavi pubblicitari inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; in caso di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, il criterio economico indicato si riferisce all’intero gruppo editoriale;

  • Fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;

  • Fornitori di servizi di media audiovisivi a pagamento;

Fornitori di servizi radiofonici che forniscono anche contenuti audiovisivi (cd. radiovisione).

No. I fornitori dei servizi di media audiovisivi stabiliscono nei propri piani d’azione definiti ogni tre anni quote incrementali annuali dell’accessibilità dei servizi alle persone con disabilità visiva e uditiva, tenuto conto del principio di proporzionalità con riferimento alla dimensione del gruppo editoriale. Nel rispetto del principio di non discriminazione tra disabili visivi e disabili uditivi, i fornitori dei servizi di media audiovisivi individuano autonomamente le tecniche utilizzate per rendere accessibili le quote di programmazione indicate nei rispettivi piani d’azione.

I fornitori dei servizi di media audiovisivi rendono accessibili i servizi offerti alle persone con disabilità visiva e uditiva attraverso le tecniche: 

Sottotitolazione per persone non udenti o ipoudenti;

Lingua Italiana dei Segni (LIS) per persone non udenti o ipoudenti;

Audiodescrizione per persone non vedenti o ipovedenti.

I contenuti da rendere prioritariamente accessibili sono:

  • Informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo);

  • Programmi per minori;

Contenuti prodotti negli ultimi cinque anni, incluse autoproduzioni e opere europee.

Sì. Le informazioni di emergenza - inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali - devono sempre essere fornite in maniera accessibile. 

È lo sportello digitale istituito da Agcom in attuazione dell'art. 31, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. 208/2021 - TUSMA) e della delibera n. 291/25/CONS. 

È disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che rispetta i principali requisiti di accessibilità, nella sezione Agcom per te - “Pagine di approfondimento”.

Sì, è accessibile. La pagina dedicata ospiterà anche i link per l’accesso al servizio di assistenza del contact center dell’Autorità via telefono, e- mail, chat e webform.

Svolge due funzioni: fornire informazioni e raccogliere reclami.

L'utenza può comunicare attraverso una chat testuale, interagire telefonicamente con gli addetti del contact center, inviare una e-mail, compilare un modulo online accessibile oppure lasciare un messaggio vocale attraverso un sistema di voicemail. Le informazioni sono sempre disponibili nell’apposita sezione del sito web Agcom.

No. Il servizio è fruibile senza vincoli di orario. In particolare, la disponibilità di un'interazione immediata con gli addetti via telefono e chat è garantita nella fascia oraria di operatività del contact center (8.00 - 16.00), mentre nelle restanti ore, è utilizzabile la modalità asincrona della e-mail, della voicemail e di un modulo web di contatto.

Qualsiasi persona fisica o giuridica: persone con disabilità visiva o uditiva, loro familiari o rappresentanti, associazioni di categoria, enti rappresentativi. Non è richiesta alcuna qualifica particolare.

Avuto riguardo alla programmazione resa accessibile da ciascun fornitore obbligato, è possibile segnalare:

  • Assenza totale di misure di accessibilità;

  • Qualità tecnica inadeguata delle misure di accessibilità (es. sottotitoli non sincronizzati, riquadro LIS troppo piccolo, audiodescrizione insufficiente);

  • Violazione del principio di non discriminazione tra disabili visivi e uditivi in relazione alla programmazione resa accessibile attraverso le diverse tecniche;

  • Informazioni di emergenza fornite in forma non accessibile.

Occorre compilare l’apposito modulo disponibile alla sezione dedicata del sito web Agcom. Il modulo, in formato web o pdf dinamico, è telematico con funzionalità di invio alla casella di posta elettronica dedicata.

No. Il modulo richiede nome, cognome (o denominazione) e un indirizzo e-mail valido/PEC. È obbligatorio allegare la copia di un valido documento d’identità, qualora l’invio del reclamo non sia fatto tramite PEC. I dati sono necessari per la gestione del reclamo e sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

È obbligatorio allegare la copia di un valido documento d’identità, qualora l’invio del reclamo non sia fatto tramite PEC. Altri documenti (screenshot, fotografie, registrazioni video o audio) possono essere utilmente allegati per circostanziare il reclamo. I formati accettati sono PDF, JPG, PNG, MP4, fino a un massimo di 10 MB per ciascun file.

Il segnalante riceve immediatamente una e-mail di conferma con un numero di registrazione. 

Il reclamo viene preso in carico dall'Ufficio competente di Agcom e confluisce nell'attività di vigilanza ordinaria di Agcom che non ha un termine di risposta predeterminato. 

No. Il reclamo al Punto di contatto attiva l'attività di vigilanza di Agcom ma non sostituisce né preclude la presentazione di un esposto formale o il ricorso ad altre forme di tutela giurisdizionale.

No. La vigilanza sull'accessibilità dei servizi che consentono l'accesso ai contenuti [guide elettroniche ai programmi (EPG), menu di navigazione, interfacce utente, app] è di competenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Agcom conduce specifico monitoraggio e ne pubblica annualmente i risultati sull’apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi - TUSMA), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 (Decreto correttivo), ed in particolare l’art.31.

La delibera n.291/25/CONS che ha adottato le misure attuative ai sensi dell’art.31 del TUSMA.

  • Le misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei Servizi media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità

  • L'ambito di applicazione delle misure;

  • Il principio di progressività e proporzionalità;

  • Le tecniche di accessibilità da adottare (sottotitolazione, LIS, audiodescrizione);

  • Il principio di non discriminazione tra disabili visivi e uditivi in relazione alla programmazione resa accessibile attraverso le diverse tecniche;

  • Le categorie contenutistiche da rendere prioritariamente accessibili (informazione, programmi per minori, contenuti recenti);

  • L'obbligo di accessibilità per le informazioni di emergenza;

  • Le modalità di rendicontazione annuali dei fornitori dei Servizi di media 

  • Il monitoraggio dell’Agcom.

  • La vigilanza dell’Agcom

  • L'istituzione del Punto di contatto unico online.