Sono obbligati i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, soggetti alla giurisdizione italiana, compresa la Concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 

Sono esclusi: 

Le emittenti radiofoniche e i fornitori dei servizi di media radiofonici, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere hh) e ii), del Testo unico.

 

Sono esclusidalla prima applicazione: 

  • Fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, con ricavi pubblicitari inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; in caso di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, il criterio economico indicato si riferisce all’intero gruppo editoriale;
  • Fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale; 
  • Fornitori di servizi di media audiovisivi a pagamento; 
  • Fornitori di servizi radiofonici che forniscono anche contenuti audiovisivi (cd. «radiovisione»). 

 

Riferimenti: art. 31, comma 1, d.lgs. 208/2021; art. 1, commi 2, 3 e 4, delibera AGCOM n. 291/25/CONS;