Indicazioni sulla attuazione delle misure di blocco delle chiamate internazionali previste delibera n. 106/25/CONS e esiti dei lavori del Tavolo Tecnico riguardante lo spoofing per le chiamate originate in ambito nazionale – richiesta di eventuali contributi
Con la delibera n. 106/25/CONS l’autorità ha introdotto una serie di misure volte ad arginare il fenomeno del c.d. spoofing, la pratica consistente nella manipolazione dell’informazione che trasporta l’identità del chiamante, il c.d. CLI, al fine di impedirne l’identificazione e la richiamabilità (l’utente chiamato visualizza un numero chiamante che non corrisponde a chi ha effettivamente originato la chiamata).
Le misure anti-spoofing previste dalla la delibera 106/25/CONS (nel seguito “la delibera”) sono state definite nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 457/24/CONS, che ha visto il coinvolgimento di un’ampia platea di soggetti (associazioni dei consumatori, associazioni di imprese, operatori di telecomunicazioni e altri attori rilevanti, tra cui esperti e operatori di altri settori direttamente coinvolti nella questione del CLI spoofing), sia attraverso la partecipazione a una consultazione pubblica sia nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico avviato nel corso del procedimento stesso.
Con la delibera sono state introdotte delle misure tecniche per bloccare le chiamate con CLI contraffatto provenienti dall’estero prima che raggiungano gli utenti.
I soggetti tenuti ad attuare il blocco sono i c.d. Carrier Internazionali, cioè gli operatori italiani che gestiscono le “interfacce di confine” con le reti estere, tramite le quali gli operatori con autorizzazione estera immettono nelle reti nazionali le chiamate vocali destinate a utenti italiani.
Per il blocco delle chiamate in cui il CLI è un numero mobile, gli operatori mobili che gestiscono gli utenti in roaming sono tenuti a collaborare con i Carrier Internazionali per individuare i casi in cui la chiamata può essere originata da un utente mobile in roaming all’estero[1].
La casistica delle chiamate provenienti dall’estero che devono essere bloccate dai Carrier Internazionali è, in sintesi, la seguente (per i dettagli si rimanda all’allegato A alla delibera):
- chiamate con CLI corrispondente a numerazione fissa nazionale (tali chiamate verosimilmente non possono provenire dall’estero);
- chiamate con CLI corrispondente a numerazione nazionale di tipo non geografico, ad es. numeri 800xxx, (tali numerazioni non sono utilizzabili all’estero);
- chiamate con CLI corrispondente a numerazione mobile nazionale assegnata ad utenti, previo controllo che l’utente che ha in uso il numero non sia in roaming all’estero (gli operatori mobili controllano lo stato di roaming degli utenti e forniscono ai Carrier Internazionali l’indicazione di bloccare le chiamate nei casi in cui l’utente non si trova in roaming);
- chiamate con CLI corrispondente a numerazione mobile nazionale non ancora assegnata.
Il fenomeno dello spoofing è attualmente in buona parte riconducibile alle chiamate provenienti dall’estero. La delibera ha tuttavia previsto (all’art. 8.4 dell’allegato B) di affrontare, in uno specifico tavolo tecnico, anche l’introduzione di misure tecniche rivolte al contrasto dello spoofing di chiamate originate in Italia.
Ciò premesso, nel documento allegato si fornisce un quadro dello stato di implementazione della delibera in relazione al blocco delle chiamate illecite instradate in Italia dall’estero e sulle evidenze emerse, nel corso delle successive riunioni del Tavolo Tecnico, in relazione allo spoofing originato e terminato in Italia.
Si fornisce, in particolare, un breve resoconto di quanto emerso nel corso delle riunioni del tavolo tecnico e si rappresentano le indicazioni agli operatori al fine di massimizzare l’efficace applicazione dell’impianto normativo attualmente in vigore, per garantire la correttezza del CLI nel caso di chiamate vocali originate in Italia su rete dati e terminate in Italia su rete tradizionale.
Ciò premesso, con riferimento all’oggetto si invitano i soggetti interessati a prendere visione del documento allegato e a fornire informazioni, valutazioni e risposte ai quesiti posti inviando un proprio documento, entro il prossimo 5 settembre, all’indirizzo PEC agcom@cert.agcom.it, all’attenzione della Direzione tutela dei consumatori, indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Tavolo Tecnico di cui alla delibera n. 106/25/CONS” .
[1] Nel caso di chiamate con CLI corrispondente a un numero mobile, una chiamata internazionale può essere stata legittimamente generata da un utente che si trova in roaming in un paese estero, in tal caso non deve essere bloccata dal carrier internazionale. Allo scopo, l’operatore che gestisce il servizio di roaming dell’utente è tenuto a fornire, al Carrier Internazionale che ha ricevuto la chiamata dall’estero, l’indicazione di bloccare o non bloccare la chiamata.
Un operatore virtuale (MVNO), in funzione livello di infrastrutturazione, potrebbe non essere in grado di gestire direttamente lo stato di roaming (cioè, di reperire autonomamente l’informazione dell’utente in roaming per decidere se bloccare una determinata chiamata) e affidare tale funzionalità all’operatore infrastrutturato (MNO) che li “ospita” nella propria rete. In tal senso, gli obblighi della delibera ricadono sugli operatori mobili che gestiscono lo stato degli utenti in roaming.