Fermo restando il potere sanzionatorio esercitato d'ufficio dall'Autorità, tutti i soggetti interessati nonché le relative associazioni od organizzazioni rappresentative possono segnalare all'Autorità presunte violazioni della normativa di settore. Le modalità di svolgimento dei procedimenti sanzionatori sono disciplinate dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni (il Regolamento).
Per segnalare all'Autorità presunte violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1150 da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, deve essere utilizzato il modello allegato alla pagina.
Attenzione: per procedere alla compilazione, si consiglia di salvare il file PDF sul proprio dispositivo.
l modello deve essere:
- redatto correttamente (i campi obbligatori sono indicati con un asterisco);
- corredato da tutta la documentazione a sostegno della segnalazione, ove esistente;
- trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.
Le segnalazioni prive degli elementi essenziali saranno considerate inammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento. In particolare, devono essere forniti i seguenti elementi:
- dati completi del segnalante;
- dati identificativi del soggetto responsabile della presunta violazione;
- precisa descrizione dei fatti inerenti alla segnalazione;
- periodo di riferimento della violazione;
- ogni documentazione o altro elemento utile ad accertare la violazione.
Nota: a pena di irricevibilità la segnalazione deve essere trasmessa tramite PEC; è ammesso l'utilizzo della posta elettronica non certificata solo se il segnalante è una persona fisica e se la segnalazione è corredata da copia leggibile del documento di identità del segnalante.
Cosa accade dopo che l'Autorità ha ricevuto una segnalazione?
Le segnalazioni ricevute possono essere opportunamente aggregate, per procedere ad una valutazione d'insieme, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni.
La valutazione può dar luogo a un'archiviazione, laddove le segnalazioni ricevute risultino infondate; diversamente, qualora all'esito dell'attività preistruttoria risulti accertata la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, al trasgressore viene notificato il relativo atto di contestazione.