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Panoramica

In base alle previsioni dell’art. 53 del DSA i destinatari del servizio o i soggetti, quali organismi, organizzazioni o associazioni, che agiscono in loro nome, hanno il diritto di presentare reclami su presunte violazioni del DSA da parte dei prestatori di servizi intermediari presso il Coordinatore dei servizi digitali (DSC) dello Stato membro in cui i destinatari sono situati o stabiliti.

L’Autorità, in qualità di DSC per l’Italia, con la Delibera n. 25/25/CONS del 22 gennaio 2025, ha approvato il “Regolamento di procedura per la gestione dei reclami ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento sui servizi digitali (DSA)”.

Per presentare un reclamo all’Autorità in relazione a presunte violazioni delle disposizioni del DSA da parte dei prestatori di servizi intermediari, è possibile utilizzare il modello allegato alla seguente pagina.

* Attenzione: per procedere alla compilazione, si consiglia di salvare il file PDF sul proprio dispositivo e di utilizzare la funzione “compila e firma” per inserire il testo e selezionare le voci di interesse.

Il modello deve essere:

  • redatto correttamente (i campi obbligatori sono indicati con un asterisco);
  • corredato da tutta la documentazione a sostegno della segnalazione, ove esistente;
  • trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it 

I reclami privi degli elementi essenziali saranno considerati inammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento di procedura. 

In particolare, devono essere forniti i seguenti elementi:

  • informazioni e recapiti identificativi del reclamante;
  • informazioni sul prestatore di servizi intermediari;
  • oggetto del reclamo;
  • periodo, anche di massima, a cui si riferisce la presunta violazione;
  • descrizione della presunta violazione, accompagnata dalla documentazione di supporto per il reclamo, ove esistente.

Cosa accade dopo che l'Autorità ha ricevuto un reclamo?

Se il reclamo riguarda prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, l’Autorità trasmette il reclamo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore. L’Autorità dà comunque riscontro dell’avvenuta ricezione del reclamo, e comunica ogni informazione sullo stato dello stesso, resa disponibile dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Se il reclamo riguarda prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, l’Autorità ove ne ricorrano i presupposti avvia il procedimento sanzionatorio e al trasgressore viene notificato il relativo atto di contestazione.

Il reclamo può essere archiviato laddove risulti inammissibile per difetto di informazioni essenziali o infondato. I reclami ricevuti possono essere opportunamente aggregati, per procedere ad una valutazione d’insieme, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dai singoli reclami.