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Panoramica
L’Autorità, d’intesa con il MIMIT e in attuazione dell’articolo 33, comma 4 del TUSMA, ha approvato, con la delibera n. 74/24/CONS, il Regolamento che stabilisce le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e della qualità delle immagini, che devono essere assicurati, dai fornitori di servizi media audiovisivi, nella trasmissione di eventi di interesse sociale o di grande interesse per il pubblico.
I citati eventi, individuati con il decreto del MIMIT del 27 maggio 2022, sono quelli che suscitano il generale interesse della collettività in considerazione del loro contenuto, dell’ampiezza della platea dei destinatari e della rilevanza economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa.
Dal momento che la maggior parte degli eventi di interesse pubblico individuati dal MIMIT sono avvenimenti sportivi, tra cui le partite di campionato di calcio trasmesse in live streaming, l’Autorità ha impostato il provvedimento basandosi sulle conclusioni raggiunte con i procedimenti istruttori, di cui alle delibere nn. 334/21/CONS, 17/22/CONS, 232/22/CONS e 250/22/CONS, adottati nei confronti dell’operatore DAZN. Ciò è avvenuto anche in considerazione della similitudine delle caratteristiche statiche e dinamiche delle immagini da trasmettere.
L’Autorità, in considerazione delle peculiarità delle trasmissioni degli eventi di interesse sociale o di grande interesse per il pubblico, ha previsto opportune misure riguardo all’entità degli indennizzi, nel caso in cui tali eventi siano trasmessi a pagamento.
In particolare si rappresenta che i parametri e le metriche misurate dai fornitori per valutare la qualità dell’esperienza di visione degli eventi di interesse pubblico (malfunzionamenti nell’accesso alla piattaforma (MAP) e all’evento (MAE), risoluzione video (Rmin), percentuale di buffering/freezing dell’immagine (RRIC)) consentono, a ciascun utente che usufruisce dei servizi a pagamento, di verificare l’adeguatezza del servizio e, ove ne ricorrano le condizioni, di chiedere indennizzi al fornitore del servizio.
In caso di accoglimento della richiesta, il fornitore dei servizi deve corrispondere (sotto forma di sconto in fattura ovvero come rimborso) un importo pari al 25% dell’abbonamento mensile dell’utente, o se annuale riportato a valore mensile equivalente, al netto di eventuali sconti o promozioni.
Il massimo indennizzo cui un utente può aver diritto in un mese è pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana. L’entità dell’indennizzo massimo, per settimana, è ridotta al 70% del canone equivalente settimanale nel caso di eventi trasmessi su almeno una piattaforma aggiuntiva a Internet o in assenza di diritti di esclusiva.
Il provvedimento stabilisce, altresì, che gli operatori predispongano adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, prevedendo sia canali di assistenza digitali, sia call center in person, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e ai parametri fissati dall’Autorità.