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Panoramica
L’utente che, pur avendo presentato il reclamo, non riesce a risolvere il problema insorto con il proprio fornitore di servizi di comunicazione elettroniche, può avviare la procedura prevista dal Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS).
Prima di poter agire in giudizio, l’utente ha l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione. Si tratta di una procedura extragiudiziale in cui le parti, aiutate da un soggetto terzo, tentano in modo amichevole di trovare una soluzione bonaria della lite.
Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Co.re.com che operano a livello regionale, su delega dell’Autorità, tramite la piattaforma online Conciliaweb. In alternativa, ci si può rivolgere:
- agli organismi di negoziazione paritetica, che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS;
- agli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’elenco, di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
- alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.
L’utente, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, può chiedere la definizione della controversia al Co.re.com di competenza oppure direttamente all’Autorità, nel caso di controversie che attengono a disservizi occorsi in occasione del passaggio verso un altro operatore. In alternativa, può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.
Contestualmente alla proposizione dell’istanza per il tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle due procedure, l’utente può chiedere al Co.re.com l’adozione di provvedimenti temporanei, che possano garantire la continuità del servizio o far cessare forme di abuso da parte dell’operatore, fino al termine della procedura conciliativa o di definizione della controversia.