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Panoramica
I servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa sono i servizi che consentono agli operatori che non posseggono una propria rete di accesso di offrire ai propri clienti finali i servizi di accesso diretto alla rete fissa (voce e dati).
Le tecnologie di accesso attualmente a disposizione della clientela finale (sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e per accedere ai servizi correlati, sia per effettuare servizi di trasmissione dati) si distinguono, coerentemente con la descrizione di cui alla delibera dell’Autorità n. 292/18/CONS, in tecnologie su rete: i) solo in rame; ii) mista fibra-rame; iii) solo in fibra ottica; e iv) mista fibra (o backhauling radio) -Wireless (Wireless Local Loop – WLL o FWA).
I principali servizi di accesso all'ingrosso regolamentati sono:
- il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (unbundling del local loop o ULL), che consiste nell'affitto da parte degli operatori del cosiddetto "ultimo miglio" della rete di accesso, ossia del collegamento in rame tra la sede dell'utente e la prima centrale telefonica con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (sub-loop unbundling o SLU), che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell’operatore di accesso, ossia al tratto di rete tra la sede dell'utente e l'armadio di distribuzione o un punto di concentrazione intermedio, con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- il servizio bitstream, che consiste nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della capacità trasmissiva tra la sede dell'utente ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga o ultra-larga all'utente finale;
- il servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA), che consiste nella fornitura dell’accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell’abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet;
- il servizio di accesso alla fibra spenta, ossia il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di backhauling; il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- il servizio di accesso alle infrastrutture fisiche (cavidotti e palificazioni), ossia il servizio di fornitura delle infrastrutture per la posa di cavi e per l’installazione di apparati per radiocomunicazioni ad opera di altro operatore autorizzato,
- il servizio Wholesale Line Rental o WLR, che consiste nel servizio di vendita all'ingrosso del canone di accesso.
Ai sensi della regolamentazione in vigore (delibera n. 348/19/CONS), TIM ha l'obbligo di offrire i servizi sopra elencati in tutti i Comuni italiani ad eccezione di quello di Milano, in ottemperanza alla regolamentazione vigente, stabilita dall'Autorità nell'ambito delle c.d. "analisi di mercato".
In particolare, all'esito dell’ultima analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla Commissione europea con la Raccomandazione 2014/710/UE), con la delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha identificato TIM quale operatore avente significativo potere di mercato, nei mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 3a) e dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b) relativi al Resto d’Italia (ossia tutti i Comuni italiani ad eccezione di Milano).
Con la delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha quindi imposto a TIM, quale operatore dotato di significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso, fra i vari obblighi regolamentari quello della fornitura dei seguenti servizi di accesso locale in tutti i Comuni del territorio italiano (tranne Milano): i) accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame (ULL) e ii) accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (SLU); iii) accesso alle infrastrutture di posa; iv) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria; v) accesso al segmento di terminazione, vi) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile; vii) VULA. La delibera n. 348/19/CONS impone altresì a TIM la fornitura nei suddetti Comuni dei servizi di accesso centrale all’ingrosso (bitstream), sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica, indipendentemente dall’architettura di rete sottostante (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE) , ed il servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR) per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi ULL e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.
In relazione ai suddetti servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso e di WLR, con la delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha imposto a TIM i seguenti obblighi regolamentari: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) contabilità dei costi; vi) controllo dei prezzi.
Con riferimento all’obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete, con la delibera n. 348/19/CONS l’Autorità ha confermato l’obbligo per TIM ‒ ove richiesto dagli operatori alternativi ‒ di fornire in modalità disaggregata i servizi accessori di attivazione (provisioning) e di manutenzione correttiva (assurance) dei servizi ULL e SLU, ossia tramite il ricorso ad Imprese terze specificamente qualificate e selezionate, le cui condizioni attuative sono state definite dalla delibera n. 321/17/CONS, estendendolo anche ai servizi VULA, in ragione dell’efficacia della misura e degli impatti positivi che essa ha avuto sulla qualità dei servizi di provisioning ed assurance dei servizi all’ingrosso.
In relazione all’obbligo di non discriminazione, l’Autorità ha confermato il previgente insieme di misure regolamentari di non-discriminazione adottate nel precedente ciclo di analisi di mercato. In particolare, è stato confermato il modello di equilvalence adottato con la delibera n. 652/16/CONS, che prevede l’applicazione del cosiddetto Nuovo Modello di Equivalence (NME), che assicura l’implementazione di una piena parità di trattamento (Full equivalence) nella la fornitura dei servizi di accesso locale di base (ULL, SLU e VULA FTTH/FTTB) agli operatori alternativi ed al proprio interno, mediante l’utilizzo degli stessi processi, sistemi e banche dati. Per i restanti servizi di accesso wholesale regolamentati, invece, Il NME prevede un modello di equivalence potenziato (Equivalence+) rispetto a quello previgente, potendo beneficiare dell’unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità Full Equivalence. Contestualmente, con la delibera n. 652/16/CONS l’Autorità ha approvato una serie di misure, strettamente collegate al NME, inerenti la: i) riduzione delle differenze nel workflow dei processi di delivery e di assurance; ii) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze; iii) migrazione alla nuova catena di delivery; iv) rimozione delle asimmetrie tra le basi dati; v) rilascio di nuove release software. L’Autorità monitora sul rispetto degli obblighi di non discriminazione, anche tramite il supporto dell’Organo di Vigilanza (OdV), tramite la reportistica e l’insieme di Key Performance Indicators di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS, che consentono di misurare le prestazioni e la parità di trattamento sui servizi forniti agli operatori alternativi, sia per il rame che per la fibra che per i servizi di accesso wireless fisso (FWA).
Con specifico riferimento all’implementazione dell’obbligo di controllo dei prezzi, l’Autorità ha definito i prezzi di accesso orientati ai costi per il periodo 2018-2021, sulla base del modello BULRIC ed ha introdotto una differenziazione dal punto di vista geografico dell’obbligo, prevedendo nei Comuni ritenuti maggiormente concorrenziali relativi al Resto d’Italia la rimozione del criterio dell’orientamento al costo per i servizi di accesso centrale all’ingrosso (bitstream).
Infine, con la delibera n. 348/19/CONS l’Autorità ha stabilito le condizioni regolamentari propedeutiche all’attuazione il Piano di decommissioning della rete di accesso in rame di TIM, che prevede lo spegnimento di un numero significativo di centrali di accesso, localizzate prevalentemente in aree periferiche o rurali, entro un orizzonte temporale che arriva al 2023. Nello specifico, al fine di preservare le condizioni di competizione nel mercato dell’accesso, l’Autorità ha imposto a TIM di pubblicare con un adeguato anticipo l’intenzione di spegnere una centrale di accesso, di 12, 18 o 24 mesi in funzione della tipologia di centrale in dismissione (centrali bitstream, centrali ULL, centrali dove sono presenti investimenti di natura pubblica per le reti a banda ultra-larga). L’Autorità ha anche imposto specifiche condizioni preliminari allo spegnimento di una centrale: il raggiungimento di una disponibilità di servizi NGA per il 100% delle linee attestate alla centrale in corso di spegnimento ed un livello sostanziale (60%) di adozione dei servizi a banda ultra-larga già raggiunto presso tali centrali.
La regolamentazione imposta in capo a TIM nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2024-2028 è in fase di definizione da parte dell’Autorità, nell’ambito del procedimento di analisi dei mercati avviato con Delibera n. 637/20/CONS. Per gli anni 2022-2023, con delibera n. 132/23/CONS l’Autorità ha definito le condizioni economiche dei servizi all’ingrosso di accesso locale e centrale alla rete fissa, nonché dei servizi all’ingrosso di terminating, offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS.