Il Servizio Universale è un insieme minimo di servizi offerti, con un livello qualitativo stabilito e con un prezzo accessibile, a determinate categorie di utenti finali e ai consumatori presenti sul territorio nazionale indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Il Servizio Universale è disciplinato dagli articoli 94-98-quinquies del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”). 

L’Agcom identifica le condizioni economiche dei servizi soggetti agli obblighi derivanti dal Servizio Universale. La società TIM S.p.A., in qualità di fornitore del Servizio Universale, è tenuta ad offrire agli utenti a basso reddito, a prescindere dalla loro ubicazione geografica sul territorio nazionale, determinati servizi di comunicazione elettronica a condizioni economiche agevolate e ad un livello qualitativo prestabilito. 

FAQ

L’Autorità può designare una o più imprese volte a garantire la disponibilità del Servizio Universale su tutto il territorio nazionale o in parte di esso, ai sensi dell’art. 96, comma 3 del Codice.  

Attualmente, TIM S.p.A. è il soggetto obbligato a fornire il Servizio Universale sul territorio italiano. 

La disciplina del Servizio Universale contenuta nel Codice è stata modificata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. 

Prima dell’entrata in vigore del citato decreto, i servizi che facevano parte del Servizio Universale erano il servizio di telefonia vocale in postazione fissa e il servizio di telefonia pubblica a pagamento. 

A seguito delle modifiche apportate al Codice, il servizio di telefonia pubblica a pagamento è stato escluso dal servizio universale, mentre è stato aggiunto il servizio di accesso a internet a banda larga. In particolare, ai sensi dell’art. 94, comma 1 del Codice, i consumatori hanno il diritto di accedere, su tutto il territorio nazionale, ad un adeguato servizio di accesso ad internet a banda larga, in postazione fissa, con un prezzo accessibile, e a servizi di comunicazione vocale che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, da parte di almeno un operatore. 

L’Autorità, sulla base di quanto stabilito dall’art. 94, comma 3 del Codice, ha fissato a 20 Mbps la velocità nominale in download per un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga (delibera n. 309/23/CONS). 

Tale velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità, dei requisiti tecnici necessari per supportare almeno l’insieme minimo di servizi appositamente elencati nell’Allegato 5 al Codice, quali: e-mail; motori di ricerca in grado di consentire la ricerca e il reperimento di ogni tipologia di informazione; strumenti online basilari di istruzione e formazione; notizie stampa e online; ordini o acquisti online di beni e servizi; ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; reti professionali; servizi bancari online; utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale; servizi media sociali e messaggistica istantanea; chiamate e videochiamate (con qualità standard).

Se l’abitazione è priva di collegamento alla linea telefonica: 

  • si può chiedere un nuovo allaccio a TIM S.p.A. attraverso il numero di assistenza clienti 187 (funzionante sia da rete fissa sia da rete mobile), tramite il sito web della Società oppure presso un negozio Punto 187; 

  • ci si può rivolgere ad un operatore di rete fissa alternativo che, interfacciandosi con TIM, provvede al nuovo allaccio per l’attivazione della linea telefonica.Gli interventi forniti dagli operatori sono a pagamento. 

Se, invece, nell'abitazione in cui ci si trasferisce è presente un collegamento alla linea telefonica, è possibile chiedere al proprio operatore un trasloco della linea oppure sottoscrivere un abbonamento con un operatore alternativo, chiedendo una nuova numerazione telefonica oppure la portabilità del proprio numero telefonico. I costi da sostenere possono variare in base all’operatore scelto. 

Nelle aree a bassa densità abitativa, definite dall'ISTAT “case sparse” (ossia “case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra di loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato”), qualora dovesse rendersi necessaria la realizzazione di un nuovo impianto, con collegamento del cliente alla rete telefonica pubblica di TIM, è previsto il versamento di un contributo a fondo perduto, pari al 30% del costo complessivo di installazione del collegamento, calcolato secondo il listino allegato alla delibera n. 136/14/CONS (Allegato A recante: “Listino per il calcolo del contributo supplementare applicabile a livello retail”). 

TIM S.p.A. è tenuta a presentare all'Autorità, ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale sostenuto nell’anno precedente (art. 98-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche e art. 6 dell’Allegato 7 al Codice). 

Il costo netto, da imputare al fondo del servizio universale, è pari alla differenza tra il costo netto sostenuto da TIM, in qualità di soggetto incaricato di fornire il servizio universale a condizioni non commerciali, e il costo netto sostenuto dalla stessa nel caso in cui non fosse soggetta a tali obblighi (art. 2, comma 1 dell’Allegato 7 al Codice). 

Il calcolo deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale prestazione (art. 2, comma 2 dell’Allegato 7 al Codice). 

La verifica del calcolo del costo netto, presentato da TIM, è svolta da un organismo indipendente, incaricato dall'Agcom, che possiede le competenze specifiche richieste. 

L'Autorità, ai sensi dell'art. 98-bis, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, è tenuta a svolgere un'analisi finalizzata a valutare se i fornitori del servizio (attualmente il fornitore soggetto all’obbligo è la società TIM) siano soggetti ad un onere eccessivo(c.d. costo netto del servizio universale). 

Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura di servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale o il mantenimento dei servizi universali esistenti possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. 

Se l'Autoritàriscontra in capo a TIM l'iniquità del costo netto del servizio universale, tale da richiedere una compensazione finanziaria(art. 98-bis), ripartisce il costotra tutte le "imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato 7 al Codice, conformandosi ai criteri di "non discriminazione, trasparenza e proporzionalità". 

La ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, avviene utilizzando il Fondo per il finanziamento, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'art. 3, comma 1, dell'Allegato 7 al Codice. 

Le modifiche apportate al Codice delle comunicazioni elettroniche hanno escluso il servizio di telefonia pubblica a pagamento dal servizio universale. Tuttavia, l’art. 97 del Codice ha attribuito all’Autorità il potere di confermare gli obblighi in vigore, purché ne sia verificata la necessità. Tale verifica è stata effettuata nell’ambito del procedimento che ha portato all’approvazione della delibera n. 98/23/CONS, recante “Esito della verifica sulla necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell’articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche”, con la quale l’Autorità ha abrogato le disposizioni che disciplinavano la disponibilità e l’accessibilità economica del servizio di telefonia pubblica stradale. 

Restano, comunque, in vigore le disposizioni riguardanti le postazioni telefoniche ubicate nei luoghi di rilevanza sociale: TIM S.p.A., ai sensi della citata delibera, è tenuta a garantire la presenza di almeno una postazione di telefonia pubblica nei seguenti luoghi: 

  • ospedali e strutture sanitarie equivalenti, che abbiano almeno dieci posti letto; 

  • carceri; 

  • caserme, con almeno 50 occupanti stabili, in cui è prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare. 

La Società, a partire dalla data di pubblicazione della citata delibera, ha iniziato a procedere alla dismissione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna. Si evidenzia che Tim S.p.A.può avviare queste attività solo dopo aver verificato la presenza di un’adeguata copertura radio mobile. 

Gli utenti che versano in condizioni di disagio economico hanno diritto ad una agevolazione economica, pari al 50% di sconto sul canone del servizio di accesso alla rete fissa, e alla gratuità dei primi 30 minuti di telefonate effettuate verso tutte le direttrici nazionali di rete fissa e mobile. 

I nuclei familiari a basso reddito, che hanno un ISEE non superiore a 8.112,23 euro, hanno diritto alle seguenti agevolazioni: 

  • 50% di sconto sul canone dell'offerta VOCE di TIM, che da 18,87 euro (IVA inclusa) passa a 9,44 euro (IVA inclusa); 

  • 30 minuti gratuiti di chiamate da telefono fisso verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili. 

Laddove sia possibile, Telecom applica, di propria iniziativa, una riduzione del 50% del prezzo di abbonamento mensile dell'offerta Internet Alice 7 Mega. 

L'utente deve presentare a TIM, società attualmente incaricata di fornire il Servizio Universale, la seguente documentazione: 

  • Il modulo predisposto da TIM S.p.A. 

  • il certificato ISEE

  • un documento di identità valido. 

La documentazione deve essere inviata al numero verde fax 800.000.314 o all'indirizzo: TIM S.p.A. casella postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).