I fornitori dei servizi di media audiovisivi obbligati e la Concessionaria pubblica riferiscono all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure progressivamente assunte in ciascun anno solare trasmettendo - rispettivamente entro il 15 febbraio (i fornitori private) e entro il 15 aprile (la Rai) di ciascun anno successivo - dettagliate informative predisposte sulla base del modello reso disponibile sul sito web www.agcom.it
AGCOM vigila sul rispetto delle disposizioni attuative dell'art. 31 TUSMA conducendo verifiche:
- D'ufficio;
- A seguito di reclami pervenuti anche tramite il Punto di contatto unico online.
AGCOM in caso di inosservanza accertata:
- Contesta gli addebiti al fornitore;
- Diffida ad adeguarsi entro un termine certo;
- Applica, in caso di inottemperanza, le sanzioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. q) e comma 2, lett. g), del TUSMA.
Per la Concessionaria pubblica RAI, in caso di inosservanza, oltre alla procedura di diffida e alle sanzioni di cui all'art. 67 TUSMA, trova applicazione anche il procedimento disciplinato dall'art. 62 TUSMA per l'inosservanza degli obblighi specifici di servizio pubblico.
AGCOM pubblica annualmente sul sito www.agcom.it una sintesi del monitoraggio condotto, con l'indicazione delle quote di offerta resa accessibile e dei titoli dei programmi resi accessibili.
Riferimenti: art. 1, commi 6 e 7, delibera AGCOM n. 291/25/CONS; art. 31, comma 5, d.lgs. 208/2021; Allegato A, punto 11.