Ordine nei confronti del Comune Di Fano (Pu) e della Societa’ Aset S.p.a., societa’ in house del comune di Fano, per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
L’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune e dalla società in houseproviding dallo stesso controllata, non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la norma àncora la possibile deroga al divieto di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000. La società in house providing, interamente partecipata dal Comune, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione per la gestione dei servizi pubblici locali, sottoposta al controllo analogo a quello che il Comune medesimo esercita sui propri servizi, e deve considerarsi “un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo”.
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Delibera 253/19/CONS
Ratifica del provvedimento presidenziale n. 9/19/PRES di ordine nei confronti del Comune Di Fano (Pu) e della Societa’ Aset S.p.a., Societa’ in house del Comune Di Fano, per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28