Archiviazione della controversia promossa da Omissis S.p.A. nei confronti del Comune di Omissis in materia di accesso ad infrastrutture di cui al D.lgs. 33/2016

Data del documento
11/03/2026
Data di pubblicazione

Con istanza dell’8 gennaio 2025 la società Omissis ha chiesto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 33/2016 e del citato Regolamento, finalizzato alla risoluzione di una controversia insorta nei confronti del Comune di Omissis per l’accesso ad infrastrutture insistenti nella medesima area comunale. Preso atto che, con  nota della società istante del 25/06/2025, la medesima ha formalizzato la rinuncia all’istanza di intervento dell’Autorità nella citata lite per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti e considerato che l’articolo 22, comma 2, del Regolamento di cui all’allegato A alla delibera n. 449/16/CONS, prevede che “Il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza”. Atteso che la competenza all’archiviazione di cui al medesimo articolo al comma 1, è individuata in capo al Direttore del servizio competente alla trattazione della materia, finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, si è proceduto alla chiusura del procedimento contenzioso mediante archiviazione.

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