Definizione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della regione toscana per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del decreto legislativo n. 177/2005 (Proc. n. 2612/14/FS)

Data del documento
21/05/2015
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

Provvedimento di ordinanza di ingiunzione per violazione dell’articolo 41, comma 1, del Tusmar ove prevede che le somme che "le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”. Con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la regione Toscana ha destinato all’emittenza radiotelevisiva locale e alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alle percentuali normativamente previste.

 

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