Ordinanza ingiunzione alla associazione Teleturchino (servizio di media audiovisivo identificato dal marchio “Teleturchino”), per la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, della Delibera n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 in combinato disposto con l’articolo 37, comma 1, del tusmar (Contestazione n. 4/2015/Corecom Liguria– fasc. 5/16/MS-CRC)

Data del documento
31/05/2016
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, è emerso che in nessuno degli spot contestati compare in sovraimpressione la scritta “pubblicità incorso della trasmissione del messaggio pubblicitario”, in violazione del combinato disposto dell’articolo 3, comma 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 e dell’articolo 37, comma 1, del Tusmar.

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