Ordinanza-Ingiunzione nei confronti della SNAP Group Limited per la violazione dell’articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 recante “Informativa Economica di Sistema” e successive modifiche ed integrazioni”, di cui al procedimento sanzionatorio n. 10/20/SIR.

Data del documento
14/01/2021
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
In data 30 luglio 2020 veniva predisposto l’atto di contestazione n. 10/20/SIR nei confronti della SNAP Group Limited per non aver trasmesso l’Informativa Economica di Sistema 2019 relativa all’esercizio finanziario 2018 in violazione dell'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.. L’atto di contestazione veniva notificato alla predetta società a mezzo raccomandata per l'estero con avviso di ricevimento in data 12 agosto 2020. La sopraindicata società non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto ad oblare entro i termini previsti dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Solo in seguito ha preso contatti col responsabile del procedimento, inviandogli alcune mail, rappresentando le proprie ragioni. Il SIR, non avendo dati certi relativi ai ricavi 2018 conseguiti dalla Snap in Italia, presentava una proposta di archiviazione per la riunione del Consiglio del 17 dicembre 2020; il Consiglio decideva per un rinvio e per un approfondimento istruttorio. In data 14 gennaio 2021 il Consiglio, acquisiti ulteriori dati utili ai fini della propria decisione, forniti dalla soc. Snap per il tramite del SIR, approvava la delibera n. 8/21/CONS di ordinanza ingiunzione, in argomento. Il Consiglio dell’Autorità adottando la delibera di ordinanza-ingiunzione n. 8/21/CONS, ha determinato una sanzione pecuniaria in capo alla società pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00) in base ai criteri per la determinazione della stessa previsti dall'articolo 11 della citata legge.

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