Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Telefriuli S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo lineari in ambito locale con il marchio “Telefriuli”, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dell’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, nonché dell’articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell’allegato “A” alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Contestazione Co.re.com. Friuli Venezia Giulia n. 01/25 - proc. 12/25/MRM-CRC)

Data del documento
23/07/2025
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

E’ stata comminata   alla società Telefriuli S.p.a, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TELEFRIULI” (LCN 97), un’ordinanza ingiunzione per  la violazione delle norme del TUSMAR che attengono alla riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive; per aver diffuso telepromozioni prive degli elementi ottici di segnalazione necessari a distinguerle chiaramente dal restante contenuto editoriale, e per aver inserito  contenuti pubblicitari all’interno di programmi, senza l’uso degli adeguati elementi di riconoscibilità.

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