Definizione degli standard tecnici per i cavi in fibra ottica a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete

Data del documento
13/11/2024
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

La legge 1° febbraio 2023, n. 10, prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività. L’Autorità ha svolto un articolato e approfondito procedimento istruttorio che ha previsto: a) l’acquisizione delle esperienze internazionali in materia; b) l’acquisizione delle esperienze dagli operatori nazionali; c) la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 162/23/CONS; d) il tavolo tecnico di cui alla delibera n. 257/23/CONS; e) l’acquisizione del parere del MIMIT previsto dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10; f) la notifica del progetto di regola tecnica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535. Alla luce dell’assenza di rilievi, osservazioni e/o pareri circostanziati formulati dalla Commissione europea o da altri Stati membri e trascorso il termine di differimento di tre mesi fissato dall’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535, in ottemperanza alla legge 1° febbraio 2023, n. 10, con il presente provvedimento l’Autorità adotta la “Regola tecnica relativa agli standard tecnici per i cavi in fibra ottica a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete” (allegata alla delibera). La regola tecnica recepisce le indicazioni fornite dal MIMIT nel proprio parere.

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