Ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’impresa editrice Agenzia G.R.T. Società cooperativa per la violazione degli articoli 11 e 13 dell’allegato a alla delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, di cui al procedimento sanzionatorio n. 2/15/ISP.
In data 16 febbraio 2015, veniva predisposto l’atto di contestazione ed il relativo verbale di accertamento nei confronti della impresa Agenzia G.R.T. Società cooperativa in breve G.R.T. Soc.coop. per il mancato invio della comunicazione annuale telematica 2014 relativa all’anno 2013 al Registro degli operatori di comunicazione, in violazione degli artt. 11 e 13 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.). L’atto di contestazione e il relativo verbale di accertamento venivano notificati alla predetta società a mezzo posta elettronica certificata in data 16 febbraio 2015.
La sopraindicata impresa editrice non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto ad oblare entro i termini previsti dall’art. 16 della legge n. 689/1981.
Su proposta del SIR il Consiglio in data 9 luglio 2015 ha adottato una delibera di ordinanza-ingiunzione, determinando una sanzione pecuniaria in capo all'impresa editrice nella misura di un quantum pari al doppio del minimo edittale, corrispondente ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00) in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della citata legge.