Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Data del documento
25/06/2015
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

L’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, nell’apportare modificazioni all’articolo 6 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, ha dettato ulteriori compiti per l’Autorità in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre. La norma stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proceda alla pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

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