Definizione della controversia insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. in merito alla mancata corresponsione degli importi fatturati da Telecom per la fornitura del servizio di accesso bitstream ATM con banda a consumo ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche e della delibera n. 449/16/CONS.
La società TIM S.p.A. ha convenuto avanti all’Autorità ai sensi dell’articolo 26 (già art 23) del CEE l’operatore Fastweb S.p.A. al fine di accertare la legittimità della fatturazione emessa nei confronti di quest’ultimo, per la fornitura dei servizi di accesso bitstream ATM con banda a consumo, fatturazione contenente importi calcolati in applicazione di quanto previsto dalla delibera n. 78/17/CONS in materia di migrazione dei servizi da ATM ad Ethernet. L’Autorità ha accolto l’istanza di TIM poiché la fatturazione degli importi corrispondenti alla fornitura dei servizi bitstream con profilo di banda ATM a consumo nei confronti di Fastweb S.p.A. è legittima e conforme all’ Offerta di Riferimento Bitstream secondo quanto definito nella delibera n. 78/17/CONS in tema di procedura di migrazione da ATM ad Ethernet, attesa la regolamentata esclusione della migrazione amministrativa per i servizi ATM a consumo su profili tariffari di tipo flat.
Attua
Delibera 78/17/CONS
Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame e per i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per gli anni 2015 e 2016