Ordinanza ingiunzione nei confronti di WIS Telecom S.r.l. per violazione dell’articolo 3, comma 1, dell’articolo 6, comma 3, di cui all’allegato “A” alla delibera n. 8/15/CIR e dell’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Contestazione n. 2/23/DRS)

Data del documento
26/07/2023
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma

Dalle attività di vigilanza mirate a verificare l’origine di alcune chiamate oggetto di spoofing telefonico, rivolte ad utenti finali italiani, è emerso che una delle società coinvolte nel fenomeno descritto è risultata essere la WIS Telecom S.r.l. (nel seguito anche WIS) che è soggetto autorizzato in territorio nazionale esclusivamente quale operatore di transito (carrier). I dati acquisiti hanno evidenziato che, in alcuni casi, chiamate con CLI “sospetto”, veicolate dalla società WIS verso la rete degli operatori interconnessi (TIM, Vodafone, Wind e Iliad), provenivano da una società denominata Wermounth Trading Ltd residente a Cipro che è risultata, invece, soggetto non autorizzato. La società WIS Telecom S.r.l., benché operatore autorizzato in Italia quale società di transito, non ha rispettato la normativa, primaria e secondaria nazionale, permettendo - in assenza di regolare contratto di interconnessione - ad una società estera non autorizzata di utilizzare numeri mobili e personali, già assegnati ad altri operatori autorizzati in Italia, senza compiere le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio partner commerciale. Ciò ha generato chiamate con CLI modificato in violazione del Piano nazionale di numerazione

Indice di pagina