Ordinanza ingiunzione alla società Super TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio “Super TV” per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 36-bis, comma 1, lett. A), del d.lgs. N. 177/2005 (contestazione n. 8/15/Corecom Lombardia/fasc/55/15/MS-CRC)
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, è emerso che che la Società SUPER TV S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio “SUPER TV”, ha violato le disposizioni contenute nell’articolo 36-bis, lett. a), del d.lgs. n. 177/2005, per aver trasmesso, in data 25 settembre 2014, dalle ore 18:40 alle ore 18:59, una pubblicità priva dei caratteri di distinguibilità e di riconoscibilità dal contenuto del programma.