Ordinanza-ingiunzione alla società Telegenova Production S.r.l. (fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telegenova”) per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A) (Contestazione 2/16/Co.re.com. Liguria – Proc. 1/2017/MS)
La Società, per il periodo dal 13 al 18 novembre 2016, non ha adempiuto correttamente all’obbligo di conservazione delle registrazioni, di cui all’articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l’articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). Dall’esame della documentazione in atti, in particolare, le registrazioni risultano essere una serie di immagini fisse, prive di audio, tali da rendere impossibile la materiale visione del contenuto e la comprensione dell’audio. In tal modo viene impedito di fatto all’Autorità lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine ai contenuti audiovisivi trasmessi, cui le norme citate sono preposte.