Ordinanza-ingiunzione alla società Telegenova Production S.r.l. (fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telegenova”) per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A) (Contestazione 2/16/Co.re.com. Liguria – Proc. 1/2017/MS)

Data del documento
27/02/2017
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

La Società, per il periodo dal 13 al 18 novembre 2016, non ha adempiuto correttamente all’obbligo di conservazione delle registrazioni, di cui all’articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 in combinato disposto con l’articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). Dall’esame della documentazione in atti, in particolare, le registrazioni risultano essere una serie di immagini fisse, prive di audio, tali da rendere impossibile la materiale visione del contenuto e la comprensione dell’audio. In tal modo viene impedito di fatto all’Autorità lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine ai contenuti audiovisivi trasmessi, cui le norme citate sono preposte.

Indice di pagina