Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Südtiroler Rundfunk S.r.l. fornitore dell’emittente radiofonica in ambito locale recante il marchio “Südtiroler Rundfunk” per la violazione delle disposizioni contenute nell’ art. 20 comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.i. (contestazione del comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano n. 01/25 - proc. n. 01/26/MRM)

Data del documento
14/04/2026
Data di pubblicazione
Luogo della firma
Roma
Settore

E’ stata comminata alla società Südtiroler Rundfunk S.r.l. fornitore dell’emittente radiofonica in ambito locale recante il marchio “Südtiroler Rundfunk” un’ordinanza ingiunzione  per  la violazione dell’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi per almeno tre mesi.

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