Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Südtiroler Rundfunk S.r.l. fornitore dell’emittente radiofonica in ambito locale recante il marchio “Südtiroler Rundfunk” per la violazione delle disposizioni contenute nell’ art. 20 comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.i. (contestazione del comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano n. 01/25 - proc. n. 01/26/MRM)
E’ stata comminata alla società Südtiroler Rundfunk S.r.l. fornitore dell’emittente radiofonica in ambito locale recante il marchio “Südtiroler Rundfunk” un’ordinanza ingiunzione per la violazione dell’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi per almeno tre mesi.